Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5754 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

D.S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/23/02 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 30.05.2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18

gennaio 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di processo verbale di constatazione stilato dalla Guardia di Finanza, era contestato per l’anno 1992 a D.S.P. di aver annotato in contabilità costi non deducibili, relativi ad operazioni inesistenti, per L. 42.850,000. L’avviso di accertamento dell’Ufficio delle Imposte dirette di Avellino veniva impugnato davanti alla CTP di quella provincia, che accoglieva il ricorso. La CTR della Campania rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, che ricorre per la cassazione di tale decisione con tre motivi. Il contribuente intimato non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che “va confermata la decisione dei primi giudici i quali hanno rilevato che l’Ufficio si è basato esclusivamente sul P.V. di verifica e constatazione della G. d. F. senza procedere ad un’ulteriore, diretta ed autonoma verifica. L’Ufficio nell’ipotesi di fatture dallo stesso ritenute inesistenti ha l’obbligo di provare che l’operazione commerciale documentata dal contribuente in realtà non è stata posta in essere. Inoltre l’azione penale si è conclusa con sentenza passata in giudicato con l’assoluzione del contribuente e che la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha respinto analogo appello dell’Ufficio delle Entrate di Avellino nei confronti di D. S.P. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 674/99”.

Col primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) sul rilievo che la CTR non ha fatto alcun cenno alle ragioni per le quali riteneva di condividere la decisione dei primi giudici. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2 e art. 41, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e si critica l’affermazione in diritto, contenuta nella sentenza impugnata, circa la spettanza all’Ufficio dell’onere della prova in materia di operazioni contestate come inesistenti. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (art. 654 c.p.c. e art. 207 disp. att. c.p.p.) in relazione alla efficacia riconosciuta dalla CTR alla sentenza penale di assoluzione del contribuente.

Il ricorso è fondato.

Deve invero ammettersi che i giudici d’appello, affermando che meritavano conferma i rilievi posti a base della sentenza di primo grado, hanno chiaramente dimostrato di condividerli, facendoli propri. Sicchè non sussiste il denunciato vizio di motivazione della decisione impugnata. Ma sono fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso, perchè le motivazioni fatte proprie dalla CTR non sono condivisibili e non sono idonee a sostenere la decisione adottata.

E’ invero ferma nella giurisprudenza di questa corte l’affermazione che la motivazione degli atti di accertamento “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 10205/2003, 25146/2005, 1236/2006).

E’ anche ferma nella giurisprudenza di questa corte l’affermazione che l’onere della prova dei presupposti di deducibilità dal reddito di impresa dei costi inerenti incombe al contribuente, e che – quando l’Ufficio fiscale abbia comprovato elementi che facciano dubitare della realtà delle operazioni fatturate quali elementi di costo – la prova che quelle operazioni siano effettivamente intervenute è ribaltata sul contribuente, il quale non può limitarsi ad invocarne la apparenza contabile nè a dimostrare i pagamenti effettuati a fonte delle fatture contestate, perchè i pagamenti sono agevolmente neutralizzabili mediante restituzioni o ristorni, sicchè costituiscono solo elementi di giudizio da valutare nel complesso delle risultanze istruttorie (Cass. 17377/2009, 2847/2008).

Sono inidonee a sostenere la decisione anche le osservazioni che “l’azione penale si è conclusa con sentenza passata in giudicato con l’assoluzione del contribuente e che la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha respinto analogo appello dell’Ufficio delle Entrate di Avellino nei confronti di D.S.P. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 674/99”. La CTR non chiarisce infatti il rapporto esistente fra i fatti considerati dal giudice penale e quelli rilevanti nel processo tributario, e trascura di rilevare se l’Amministrazione finanziaria abbia partecipato al processo penale conclusosi con la sentenza favorevole al contribuente. Mentre l’art. 654 dell’attuale cod. proc. pen. stabilisce l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo solo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, ed espressamente sottopone tale efficacia alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo, e anche tributario, la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale, e che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (Cass. 6337/02, 19481/2004, 10945/2005, 5720/2007). Quanto alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che avrebbe respinto analogo appello dell’Ufficio Iva per gli stessi fatti e per lo stesso anno la CTR non precisa che sia passata in giudicato, e non ne riporta e fa proprie le motivazioni.

Va dunque accolto il ricorso; cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa ad altra sezione della CTR della Campania, perchè ripeta il giudizio esplicitando congrue motivazioni della decisione.

In sede di rinvio saranno regolate anche le spese di questa fase processuale.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese di questo giudizio di legittimità – ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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