Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5754 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31175-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2359/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva:

Con sentenza depositata il 14 marzo 2018, la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto, atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma del t.u.i.r., art. 37, che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi; la CTR ha escluso invece, per difetto di motivazione, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito).

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 41, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR disatteso le doglianze dell’appellata sulla carenza di motivazione dell’atto tributario, ad onta della mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

La CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell’avviso si evinceva sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (indicazione del fondamento della pretesa – T.U. imposta di registro – D.P.R. n. 131 del 1986), disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia.

La CTR ha, infatti, ritenuto che l’amministrazione, sin dall’inizio, avesse chiesto per il decreto ingiuntivo il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, come chiaramente evincibile dalle difese svolte già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni spiegate nel giudizio di primo grado, nonchè dalla circostanza che l’applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta.

D’altra parte dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente.

Al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato. Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, e, più precisamente, in base al t.u.i.r., art. 37, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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