Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5753 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. III, 22/02/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 37084/2019 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Achille Papa
21, presso lo studio dell’avvocato Pannain, rappresentato e difeso
dall’avvocato Aldo Di Ianni;
– ricorrente –
contro
Allianz s.p.a., in persona dei suoi procuratori speciali
Ge.An. e C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Nicolò Porpora 16, presso lo studio dell’avvocato Tommaso Spinelli
Giordano, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante I.A., elettivamente domiciliata
in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Longhi;
– controricorrente –
e contro
Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli studi della
Campania (OMISSIS), in persona del direttore generale
Gi.An., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
Guido Giardino;
– controricorrente –
e contro
Generali Italia s.p.a., in persona dei suoi procuratori speciali
P.P. e Po.Ma., elettivamente domiciliata in Roma,
presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato Renato Magaldi;
– controricorrente –
e contro
Ministero dell’istruzione, università e ricerca;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10453/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE
Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. G.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Campobasso, l’Azienda Universitaria Policlinico Seconda Università di (OMISSIS), l’Azienda Universitaria Policlinico Università di (OMISSIS)”, la Seconda Università di (OMISSIS), l’Università di (OMISSIS) ed il Ministero della pubblica istruzione e ricerca, chiedendo che fossero condannati al risarcimento del danno nella complessiva misura di Euro 56.800.000,00 conseguito sia a seguito delle patologie determinate dalla soppressione farmacologia della Gh. Tiroide sia dal mancato rilascio della documentazione clinica.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in garanzia di due società assicuratrici, le quali chiesero pure il rigetto della domanda.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria relativa al mancato rilascio dei documenti clinici e dichiarò la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Napoli, in ordine alla domanda risarcitoria relativa alla somministrazione di farmaci.
2. Impugnata la pronuncia dall’attore soccombente, la Corte d’appello di Campobasso rigettò il gravame nella parte in cui aveva censurato la declinatoria della giurisdizione e dichiarò inammissibile il medesimo nella parte in cui aveva declinato la competenza, sul rilievo che tale pronuncia avrebbe potuto essere impugnata solo con il regolamento di competenza.
3. La pronuncia della Corte d’appello è stata impugnata dalla parte soccombente con ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza 15 aprile 2019, n. 10453, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del relativo giudizio.
In tale sentenza la Corte ha osservato, tra l’altro, che la censura consistente nella presunta violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata assunzione della memoria di replica era inammissibile per la sua scarsa chiarezza e comunque infondata, posto che non era stato spiegato il carattere di decisività del mancato esame.
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria per mancato rilascio della documentazione clinica, la sentenza ha confermato che la materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
4. Contro la citata sentenza di questa Corte G.G. propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., con atto affidato ad un unico articolato motivo.
Resistono l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico (OMISSIS), l’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università della Campania (OMISSIS), l’Allianz s.p.a. e la Generali Italia s.p.a. con quattro separati controricorsi.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
L’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico (OMISSIS) e l’Allianz s.p.a. hanno depositato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) e n. 1), per errore di fatto sussistente sotto vari profili.
Il ricorrente dichiara di proporre revocazione sia ordinaria (per errore di fatto) che straordinaria (per essere la sentenza impugnata effetto del dolo di una parte nei confronti dell’altra). Si osserva, in particolare, che i documenti amministrativi oggetto della richiesta rivolta nei confronti della P.A. erano risultati mancanti nell’archivio a ciò preposto e che tale “sparizione” era da considerare frutto di “espedienti artificiosi e ingannevoli”, cui si affiancherebbe l’errore di fatto contenuto nella sentenza. I raggiri diretti allo scopo di paralizzare l’azione giudiziaria a suo tempo proposta sarebbero emersi solo in data 28 ottobre 2019, per cui la revocazione sarebbe tempestiva. Oltre a ciò, il ricorso si sofferma a lungo ad illustrare le ragioni per le quali la domanda proposta, diretta ad accertare la condotta omissiva dell’amministrazione, sarebbe da devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi della tutela di diritti soggettivi non comprimibili. Sarebbero da ritenere errati, perciò, i richiami contenuti nella sentenza impugnata sia della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, sia all’art. 743 c.p.c.; e tale errore fonderebbe anche l’altro, consistente nell’affermazione secondo cui la sentenza doveva essere impugnata col regolamento di competenza.
2. Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che, come si è detto, la revocazione è stata proposta sotto due diversi profili, il primo in relazione ad un presunto errore di fatto (ipotesi di revocazione ordinaria) e il secondo per il presunto dolo della controparte nei confronti del ricorrente (ipotesi di revocazione straordinaria).
Ciò premesso, la revocazione ordinaria è inammissibile per tardività, come correttamente rilevato sia dal Procuratore generale che da due dei quattro controricorsi. La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 15 aprile 2019, mentre il ricorso per revocazione risulta notificato il 26 novembre 2019; ne consegue che il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 – applicabile nella fattispecie ratione temporis, essendo il giudizio di primo grado cominciato con citazione notificata il 28 ottobre 2009 – era a quella data irrimediabilmente decorso.
Quanto alla revocazione straordinaria, il Collegio rileva che la stessa è inammissibile in quanto impugnazione non prevista dalla legge. L’art. 391-ter c.p.c., infatti, ammette la revocazione straordinaria di cui dell’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6, relativamente alle pronunce della Corte di Cassazione, solo in relazione ai casi nei quali la Corte abbia deciso la causa nel merito; mentre nel caso in esame la decisione oggetto di revocazione straordinaria è stata di rigetto del ricorso (v., sul punto, le ordinanze 14 gennaio 2011, n. 862, e 27 ottobre 2015, n. 21912).
3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022