Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5753 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30928-2018 proposto da:
SAFIN SPA, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
FATTO e DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva:
Con sentenza depositata il 12 marzo 2018, la CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta ritenendo che la liquidazione dell’imposta di registro fosse avvenuta, in conformità della vigente normativa, in misura fissa, sia con riferimento all’atto registrato, sia riguardo all’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito).
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con unico mezzo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.
Il ricorso è infondato.
Invero, la CTR ha osservato che “la denominazione PROP contenuta nell’atto impugnato è riferita al codice e non significa che la tassa sia proporzionale, per cui la liquidazione dell’imposta di registro è avvenuta, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, in misura fissa (Euro 168,00 imposta di registro in misura fissa sull’importo ingiunto ed Euro 168,00 imposta di registro in misura fissa relativamente all’atto enunciato”, ritenendo così correttamente che l’amministrazione, sin dall’inizio, avesse chiesto per il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020