Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5751 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5751 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 9451-2008 proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del
Ministro pro tempore e il II ISTITUTO COMPRENSIVO DI
BRESCIA in persona del DIRIGENTE SCOLASTICO pro
tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano
2014

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti –

450
contro

ARDEMAGNI SABRINA;
– intimata –

Data pubblicazione: 12/03/2014

avverso la sentenza non definitiva n. 992/2007 del
TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 18/01/2008 R.G.N.
1455/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. ROSSANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MANCINO;

r.g.n.9451/2008 MIUR +1 c/Ardemagni Sabrina
udienza 6 febbraio 2014

i.

Ardemagni Sabrina, docente di scuola elementare, a tempo
determinato (dal 1°.9.2000) e indeterminato (dal 19.2.2001), ha
chiesto che fosse accertato il suo diritto alla retribuzione in misura
intera, come previsto dall’art. 11, terzo e quinto comma, del C.C.N.L.
del comparto scuola del 15.3.2001, e non nella misura ridotta, come
effettivamente corrispostale per il periodo di assenza dal servizio per
gravidanza e puerperio di cui aveva usufruito, per astensione
obbligatoria e facoltativa (rispettivamente, pertanto, nella misura
dell’80 `)/0 e del 30 % della retribuzione fissa mensile), ai sensi della
legge n.1024/71.

2. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 18 gennaio 2008,
pronunciando ex art. 64 del d.lgs. 165/2001, ha risolto la questione
interpretativa della disposizione della contrattazione collettiva
evocata a fondamento della domanda, nel senso della previsione
della disciplina di favore, rispetto alla regolamentazione di legge del
trattamento economico per le assenze per astensione per maternità e
puerperio, valevole per qualsiasi dipendente del comparto scuola, a
tempo determinato o indeterminato.
3. Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione il Ministero della
Pubblica Istruzione e il II Istituto comprensivo di Brescia,
affidandosi ad un unico motivo di ricorso.
4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

ROSScIllc1.\LIII‘1170

r.g.n.9451/2008 Ardemagni Sabrina c/MIUR +1

Svolgimento del processo

5. Con l’ unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 11, C.C.N.L. scuola del 15 marzo 2001 in
combinato disposto con gli artt. 21, 22, 23 C.C.N.L. del 4 agosto
1995, e si censura la sentenza impugnata per avere interpretato le
disposizioni enunciate nel predetto art. 11, secondo cui “al personale
dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nella legge n. 1204 del 1971” (comma 1) e
“nel periodo di astensione obbligatoria.. .alla lavoratrice o al
lavoratore … spetta l’intera retribuzione fissa mensile…” (comma 3),
come riferite a tutto il personale dipendente, ivi compreso quello
assunto con contratto a tempo determinato. I ricorrenti chiedono,
pertanto, a questa Corte di stabilire che alla stregua delle predetti
disposizioni collettive, con le espressioni “personale dipendente” e
“lavoratrice” e/o “lavoratore” si fa riferimento unicamente al
personale legato all’Amministrazione da contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
6. Il ricorso è infondato.
7. Il quesito formulato dalle Amministrazioni ricorrenti trova, infatti,
risposta nel principio già affermato, in materia, dalla giurisprudenza
di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 17234/2010, Cass. 17235/2010;
e, da ultimo, Cass. nn. 1828, 5829, 20555/2013), alla quale va data
continuità anche in questa sede, secondo cui “le disposizioni in tema
di congedi parentali di cui all’art. 11 del c.c.n.l. 15.3.2001 del
personale del Comparto scuola (nella fattispecie, commi 3, 5 e 6),
fatte salve, quali condizioni di maggior favore, dall’art. 1, comma 2,
del d.lgs. n. 151 del 2001, vanno interpretate nel senso che sono
dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra
personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato”.
8. Nelle citate sentenze si è precisato che la disciplina prevista dal
c.c.n.l. del 2001, più favorevole di quella legale, fa riferimento

2
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tg.n.9451/2008 Ardemagni Sabrina c/MIUR + I

Motivi della decisione

9. Si è altresì precisato che tale rilievo assume particolare significato
proprio alla luce della pregressa disciplina collettiva di comparto del
1995 che, invece, espressamente differenziava il trattamento
retributivo in materia a seconda che del congedo usufruisse il
personale dipendente a tempo indeterminato o quello con rapporto a
tempo determinato.
10. Né in senso contrario, secondo la già citata e qui condivisa
giurisprudenza, potrebbe invocarsi il richiamo all’art. 23 del C.C.N.L.
del 1995 contenuto nell’art. 11, comma 3, del C.C.N.L. del 2001,
trattandosi di rinvio diretto semplicemente a determinare l’entità del
trattamento retributivo, spettante a tutto il “personale dipendente”,
precedentemente spettante soltanto al personale “con contratto a
tempo indeterminato”.
11. Parimenti inconcludente si rivelerebbe, infine, anche l’argomento
fondato sulla previsione dell’art. 19, comma 14, del successivo
C.C.N.L. del 2003, che espressamente stabilisce che “al personale di
cui al presente articolo (a tempo indeterminato) si applicano le
disposizioni relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art.
12”.
12. Tale previsione, senza per nulla smentire quanto già previsto,
secondo quanto già detto sopra, dall’art. 11 del C.C.N.L. del 2001 al pari di altre disposizioni in materia di “ferie, permessi ed assenze
del personale assunto a tempo determinato”, contenute nello stesso
articolo 19 – assume, infatti, il significato di una semplice
“precisazione” (vedi, in tal senso, anche il primo comma del
medesimo art. 19) esplicitata dalle parti collettive al fine di rendere
indiscutibile la loro volontà.

3
Rossatin ._11anci no est.

r.g.n.945 l /2008 Ardemagni Sabrina c/MIUR +1

comune a tutto il “personale dipendente”, attribuendo espressamente
alle “lavoratrici” ed ai “lavoratori” il miglior trattamento economico
ivi previsto, senza specificazione né distinzione alcuna all’interno del
personale stesso.

13. Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
14. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità,
non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.

P.Q.M.

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