Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5751 del 10/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/03/2010), n.5751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
DISTILLERIA MARZADRO DI ANDREA MARZADRO & C. SNC;
– intimato –
sul ricorso 23055-2003 proposto da:
DISTILLERIA A. MARZADRO DI MARZADRO ANDREA & C. SNC in persona
dei
soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato GALLO FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SALVINI LIVIA, con procura speciale notarile del Not.
Dr. PAOLO PICCOLI in TRENTO, rep. n. 29207 del 29/09/2003;
– controricorrente e ricorrente incidentale subordinato –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti a ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 32/2002 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di
TRENTO, depositata l’11/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIORDANO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;
udito per il resistente l’Avvocato BRANDA, per delega depositata in
udienza dell’Avvocato SALVINI, che si riporta agli atti, rigetto del
ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la cessata materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/2/2000 la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige respingeva il gravame interposto dall’Ufficio delle entrate di (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Trento di accoglimento delle riunite opposizioni spiegate dalla contribuente società Distilleria A. Marzadro di Marzadro Andrea & C. s.n.c. in relazione a cartelle di pagamento emesse dall’A.F. per gli anni d’imposta 1988 e 1989 all’esito di recupero a tassazione di maggior somma distribuita tra i soci a titolo di “compensi – amministratori” e del mancato riconoscimento della detrazione a titolo di ILOR. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per Cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Distilleria A. Marzadro di Marzadro Andrea & C. s.n.c., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.
Già chiamata all’udienza in camera di consiglio del 6/12/2007, la causa è stata rimessa alla p.u. all’esito della produzione documentale effettuata ex art. 372 c.p.c., dalla contribuente attestante l’effettuato sgravio da parte dell’A.F. relativamente alle cartelle oggetto d’impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, attesa la produzione documentale ex art. 372 c.p.c., attestante l’effettuato sgravio da parte dell’A.F. relativamente alle cartelle oggetto d’impugnazione, va dichiarata, in ragione del conseguente venir meno del contrasto tra le parti (cfr.
Cass., 20/3/2009, n. 6909; Cass., 7/9/2007, n. 18867; Cass., 13/1/2006, n. 634; Cass., 7/7/006, n. 15574; Cass., 12/11/2003, n. 16987), l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il processo per Cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010