Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5750 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/03/2010), n.5750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., D.V., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CUCINOTTA GIUSEPPE,

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 168/2002 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 12/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, in

subordine cessata materia del contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/12/2002 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in accoglimento del gravame interposto dalla Agenzia delle entrate di Reggio Calabria, riformava la pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di (OMISSIS) di accoglimento dell’opposizione proposta dai contribuenti sigg.ri C.S. e D.V. nei confronti dell’atto di liquidazione della maggiore imposta di registro emesso dal suindicato Ufficio in ragione della ritenuta non spettanza dell’agevolazione ex L. n. 549 del 1995, trattandosi di appartamento allo stato rustico, inidoneo all’uso abitativo.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il C. e la D. propongono ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico, complesso motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Già chiamata all’udienza in camera di consiglio del 28/11/2008, la causa è stata rinviata alla p.u. per ritenuta insussistenza dei requisiti ex art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che risulta in atti nota 003 dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di Reggio Calabria -, a firma del Direttore, intitolata “Richiesta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46”, del seguente tenore: “Premesso che, giusta il D.Lgs. n. 546 del 12992, art. 46, comma 3, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, si prega codesta On.le Corte di Cassazione di voler dichiarare estinto a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, per cessata materia del contendere il processo pendente in quanto la vertenza risulta definita per l’annullamento d’ufficio dell’atto impositivo che si allega in copia”.

Ne emerge invero il venir meno del contrasto tra le parti (cfr.

Cass., 20/3/2009, n. 6909; Cass., 7/9/2007, n. 18867; Cass., 13/1/2006, n. 634; Cass., 7/7/006, n. 15574; Cass., 12/11/2003, n. 16987), sicchè deve dichiararsi l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

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