Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5750 del 07/03/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5750 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

Corrte di Cassazione – copia non ufficiale

Data pubblicazione: 07/03/2017

ORDINANZA
sul ricorso 471 4-201’6

propo~to

da:

1DEMUD1A JENNll’ ER , elettivamente domi ciliata in ROi\1.\, \’1.\
DELLE MEDACL1E D’ORO 169,

prc~so

lo srudìo dell’avvocato

ITALA l\1/\NNL\S, che la rappresenta c difende g-iusta procura
speciale in calce al ricorso;

-ricorrentecontro
MJN1STERO DELL’JNTERN O 80185690585, QUESTUlL\ H.Ol\1.\

-intimatiavverso il decreto n. R.C. 41648/2015 del (;JUDJCE Dl

]>;\(] ~ di

ROMA, depositata il 25/07 /2015;
udita la relazione <.klla causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2016 dal Consigliere Relatorc Dott. Vl'lTORJO RAGONESl; L!/ udito 1'.\ vvocato l tala Mannias difensore della 1icorrcntc che si riporta agli scri tti. l / l / !' / l /' /' l l l l l / / l l - ·---- ~ -~ - ·- . ·--------Lr Ric. 2016 n. 04714 sez. Ml- ud. 05-12-2016 -2- La Corte ril evato che su l ricorso n. 4714/ 16 proposto da ldemudin Jennifer nei contì·onti del Ministero dell'In terno il consigliere ··1l re/a tore Co ns. Ragonesi, /erti gli arti deposituti. 01 sensi dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue. !demudia J enn(f'er ha proposto ricorso per cassaziOne avverso il decreto emesso dul Giudice di Pace di Roma che ne avevu convalidato il trattenimento a seguito del decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento. La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'espulsione adducendone la violazione di legge in relazione al suo accertato stato di gravidan::a. condizione questa ostativa all'esecuzione del rimpatrio secondo quanto previsto dall'art . 19 d.lgs. 286/ 1998. La censura è.fòndata. Questa Corte ha già chiarito che il g iudice, in sede di convalidu del decreto di da provvedimento trattenimento di dello straniero espulsione. è tenuto, raooiunto <...,Ò alla luce di un'interpretazione costitzcionalmente orientata dell'art. l..f del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. l della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fìni di espulsione. a condizione che la procedura sta regolare), a rilevare incidentalmente. competenza, la e.<.,pulsivo, man(jèsta at fini della illegittimità che può consistere anche decisione di suo del provvedimento nella situazione di relatore ha depositato ex a1t 380 bis cpc la relazione che segue. inespe/libilitò dello straniero (Cass. 24415/ l 5). Alla luce della presente Riurispruden::a la situa::ione di incerte::::u circa l'inespellibilità avrehbe dovuto indurre i l Giudice di Pace a ver(fìcare gruvidan::u del! 'attuule l'e.ff'ettivo stato di ricorrente prima di provvedere u tal giurispruden::a il ricorso non può che trovare accoglimento. Ricorrono i requisiti di cui cdl'art 3 75 c.p.c. per l o truffa:: ione in camera di consiglio. PQA1 Rùnette ilp rocesso al Presidente della se::.ioneper La tratta::. ione in Camera di Consiglio. Roma 9. 05. ]()l 6 ·· Considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra; che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e ,sussistendo i requisiti per la deci sione nel merito, va annullato il provvedimento L 'Amministrazione intimata va condannata di pronuncia ora impugnata. Con.f(Jrmemente a tale consolidata trattenimento al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo PQM Accoglie il ncorso, cassa senza nnvto il decreto impugnato disponendo l'annullamento del provvedimento di convalida del /t; ' trattenimento e condanna l'atn ministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2000,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge -( ' . - {J (L r, ~ -y~ uk M. 5 o~ o., _ç ~~ L.o ,(Q _ l D _s oP · /Z.ot~ '7 ( V'l~ h,_ ~Te.NL ~ .Qu1.-Q_ jv'\1 oic' ~~ r\1\.Q_ ~~ /1 . () l L(aDV./VtGc../t-v~e, Roma 5.1 2. 16 c..&vv..L ~ ESEt~TE 03001/18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE- 1 çomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente - Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - Dott. MAURO DI MARZIO -· Consigliere - Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rei. Consigliere R.G.N. 7837/2017 Dott. LOREDANA NAZZICONE -Consigliere- Rep. Correzione errore Ud. 05/12/2017 - cc ~- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7837-2017 proposto da: IDEMUDIA JENNIFER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende; - ricorrente ~vvcrso l'ordinanza n. 5750/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONe di ROMA, depositatd il 07/03/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio . non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Premesso che questa Corte, con ordinanza in data 7 marzo 2017 n. 5750, ha accolo il ricorso di IDEMUDIA Jennifer avverso il decreto del Giudice di pace di Roma che ne aveva convalidato il trattenimento nel Cie ed ha condannato l'amministrazione alle spese del giudizio; che la ricorrente ne ha chiesto la correzione, nella parte in cui la menzionata ordinanza non ha disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avv. Itala Mannias, che ne aveva fatto richiesta. / 3 e-o--( materiale Ritenuto che il ricorso è fondato; P.Q.M . dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 5750 del 2017 nei sensi di cui in motivazione Roma, 5 dicembre 2017.

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