Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5750 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30742-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S., SERIT SICILIA SPA SEDE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3832/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 4 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto da R.S. contro il preavviso di fermo amministrativo notificato al contribuente da SERIT Sicilia S.p.A..

Rilevava la CTR che il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo deducendone l’illegittimità per la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e conseguente prescrizione della pretesa tributaria e che la CTP aveva accolto il ricorso non avendo SERIT Sicilia S.p.A., rimasta contumace, provato l’avvenuta notifica delle cartelle. Riteneva, quindi, che la questione relativa alla prova della notifica delle cartelle integrasse un inammissibile argomento nuovo, in quanto introdotto per la prima volta in appello dall’Agenzia delle entrate, la quale, in primo grado, si era limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e a chiedere l’estromissione del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 22 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

SERIT Sicilia S.p.A. è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57,58 e 21. Sostiene la ricorrente che il deposito in appello delle retate di notifica delle cartelle da parte dell’Ufficio non configurava la proposizione di fatti nuovi, in quanto non incideva sulla individuazione dell’oggetto della domanda o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi, senza comportare alcun ampliamento del thema decidendum.

Il ricorso è fondato.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57,” (Cass. n. 8313 del 2018). Va inoltre rammentato che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 27774 del 2017).

Alla stregua di tali principi, la produzione per la prima volta in appello di documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento ad opera di una parte che, come l’Agenzia delle entrate, doveva ritenersi a ciò legittimata, in quanto titolare del credito ritenuto estinto dal primo giudice, non ha comportato l’introduzione di nuovi temi di indagine, nè ha inammissibilmente dato luogo a nuove domande ovvero nuove eccezioni.

La sentenza impugnata, nel reputare inammissibile tale produzione documentale, non si è conformata ai richiamati principi e va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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