Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 575 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28089/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 3509/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per la nullità di entrambe le

sentenze di merito e remissione degli atti alla C.T.P. di MILANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale sez. di Milano che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Milano n. 3008/93 che aveva confermato la decisione della Commissione di primo grado con cui era stato rideterminato (da 285.819.000 a 54.305.550) il reddito di partecipazione di C.G. nella Com. Fer Snc.

2. Nessuno si è costituito per la controparte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In particolare lamenta che la fattispecie in esame, attinente ad accertamento del reddito di partecipazione in società di persone, rientra nei casi di litisconsorzio necessario dovendo accertamento del reddito della società ed accertamento del reddito di partecipazione essere decisi in un medesimo giudizio pena la nullità per violazione del principio del contraddittorio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Nella specie, verificatosi il vizio nel giudizio di primo grado, la Commissione di secondo grado avrebbe dovuto rilevarne la nullità.

2. Con un secondo motivo denuncia la mancanza della motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4 e la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare la sentenza non spiega come si sia giunti a confermare la decisione di secondo grado (che aveva ridotto il reddito imponibile) sulla base della corretta ma contrastante premessa che “il reddito imputato alla società partecipata è quello indicato dall’ufficio e non quello minore indicato dal contribuente”.

3. Con un terzo motivo denuncia in via subordinata l’omesso esame circa un fatto decisivo (nella specie la determinazione del reddito imponibile della società e non la percentuale dello stesso imputabile al socio) per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, avendo, nonostante l’affermazione che il reddito suddetto era quello indicato dall’ufficio e non quello minore indicato dal contribuente, deciso di rigettare l’impugnazione.

4. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che, nella specie, a fronte della avvenuta non notifica del ricorso presso il domicilio indicato dal contribuente avendo l’agente postale attestato, in data 05/12/2012, che il destinatario si era trasferito altrove, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla rinnovazione della notifica stessa con spedizione dell’atto (non ritirato dalla controparte nei termini di legge) avvenuta in data 21/02/2013 (come da documentazione in atti).

Ciò posto, va ricordato che, secondo quanto già affermato da questa Corte a sezioni unite, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U., n. 14594 de115/07/2016, Rv. 640441). In particolare si è precisato, richiamandosi precedenti arresti delle stesse Sezioni Unite, che nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. In altri termini, quindi, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica, fatta però salva la necessaria presenza di alcune condizioni, tra cui, oltre all’obbligo di iniziativa della parte instante, quello di attivazione della stessa con immediatezza non appena appreso della notizia dell’esito negativo della notificazione, in particolare gravando sull’istante l’onere di indicare e provare il momento in cui egli ha appreso dell’esito negativo della notifica.

Ne deriva dunque, in definitiva, la necessità che l’instante dia impulso al nuovo processo notificatorio nel termine di trenta giorni, pari alla metà del termine previsto per interporre ricorso per cassazione (ritenuto dalla Corte ragionevolmente volto a consentire di risolvere i problemi derivanti dalla difficoltà della notifica), dal momento nel quale lo stesso ha appreso dell’esito negativo della prima notifica, tale momento dovendo essere indicato e provato dal medesimo instante.

5. Nella specie, invece, risulta unicamente che, come già detto, a fronte di una attestazione di impossibilità di notifica in data 05/12/2012, la riattivazione dell’iter notificatorio è avvenuta in data 21/02/2013, quale data di spedizione dell’atto, senza che l’Agenzia delle entrate, cui incombeva, per quanto già detto, il relativo onere, abbia indicato il momento di conoscenza da parte sua di detta impossibilità in guisa tale da consentire di ritenere rispettato il termine di trenta giorni di cui sopra.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non deve seguire alcuna statuizione sulle spese attesa la mancata costituzione della controparte.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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