Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5749 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 18/12/2019, dep. 03/03/2021), n.5749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19123-2013 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

PACELLI presso lo studio dell’avvocato GIAN MARIA FRATTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MAIELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dalla Agenzia delle Entrate di Eboli con il quale era determinata una maggiore pretesa fiscale ai fini Irpef, Iva ed Irap, nei confronti di A.L., esercente l’attività di costruttore edile, per l’anno 2004.

A seguito del ricorso presentato dal contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli confermava l’accertamento per le compravendite rubricate al nr. 1 2, mentre annullava le rimanenti riprese a tassazione collegate alle compravendite rubricate ai numeri 3 e 4 dell’avviso di accertamento.

A seguito di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. di Salerno confermava l’accertamento anche per i punti 3 – 4.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

1) Violazione e /o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13 e art. 54, comma 3, come modificati dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, commi 4 e 5, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 265, dell’art. 73 della direttiva comunitaria del Consiglio del 28 11 2006, n. 2006 /112 /ce del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, nonchè degli art. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3.

2) Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. nonchè degli art. 24,112 e 113 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo articolato il contribuente deduce che l’individuazione della plusvalenza circa la vendita degli immobili di cui ai punti 3 e 4 dell’accertamento era avvenuta illegittimamente. In particolare il contribuente si duole che il giudice di appello abbia considerato sufficiente, ai fini dell’accertamento, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI, rappresentando invece tale scostamento una semplice presunzione semplice non in grado si sorreggere la pretesa impositiva. Invero il giudice di appello aveva considerato in grado di sorreggere la pretesa fiscale, lo scostamento tra i valori dichiarati e quelli oggetto dell’accertamento, in base dati OMI, (come specificato a pagina 3 della sentenza impugnata “In riferimento alla tipologia degli immobili compravenduti alle località in cui tali immobili si trovano al periodo in cui è avvenuta la vendita, il valore medio dei beni similari come risultanti dall’Omi è correttamnte calcolato…”).

In via sintetica va precisato che l’attuale disciplina introdotta con la L. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), con l’art. 24, comma 5, intervenendo di nuovo sull’art. 39 cit., ha eliminato la presunzione legale introdotta dal citato art. 35. Ciò a seguito del parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione Europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione specificamente all’IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – delle disposizioni del 2006 con il diritto comunitario; l’intervento modificativo del 2009 ha così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006.

Nella successione di leggi è stata quindi definitivamente esclusa la presunzione legale del valore dei cespiti secondo il valore normale emergente dalle quotazioni OMI. Ciò tuttavia non ha escluso del tutto il riferimento a tali quotazioni. A tal fine la Corte ha ripetutamente affermato che in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo – stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea – ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dall’art. 35 cit., così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”. Partendo da tale premessa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., sent. n. 9474/2017; n. 26487/2016; 11. 24054/2014; da ultimo cfr. anche ord. n. 11439/2018). Ciò chiarito, il giudice d’appello ha fondato la sua decisione sul solo assunto dello scostamento tra valore dichiarato nell’atto e valore desumibile dall’Osservatorio Mercato immobiliare OMI. Pertanto, esclusa la dignità di presunzione legale dei valori OMI, non più in grado di sorreggere la pretesa occorrendo ulteriori elementi in grado di combinarsi con altri elementi indiziari gravi precisi e concordanti (Cass., sent. n. 9474 cit; cfr. anche Cass., Sez. 5, sent. n. 24054/2014 in tema di valori UTE), altrimenti versandosi in una non consentita presumptio de presumpto, il motivo va accolto. In altri termini spettava alla Commissione regionale una valutazione del materiale indiziario allegato dalla Agenzia, al fine di verificare se esso potesse assurgere a prova presuntiva per la convergenza di presunzioni semplici, gravi precise e concordanti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), non altrettanto può dirsi dello scostamento dai valori OMI, quando unico elemento disponibile, che si traduce in ultima analisi in un dato a sua volta presunto e non in un fatto. Infatti si tratta con evidenza di valori normali di mercato desunti da uno studio statistico su una pluralità di atti negoziali registrati, di cui tuttavia, proprio perchè finalizzati ad estrarre un dato numerico di valore medio mediante la rilevazione di prezzi riferibili ad immobili il più possibile omogenei, non può di per sè garantire la perfetta sovrapponibilità con la specifica compravendita, potendo intervenire una pluralità di componenti peculiari nella condizione dell’immobile.

Pertanto in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo la sentenza va pertanto cassata e il processo va rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che in altra composizione dovrà decidere tenendo conto di tutte le circostanze allegate dalla Amministrazione nel rispetto del seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del maggior corrispettivo nella vendita di un immobile, la reintroduzione della presunzione semplice, ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5 (legge comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito in L. n. 248 del 2006, impedisce al giudice di fondare il proprio convincimento solo su dati desumibili da banche date private dovendosi combinarsi con ulteriori indizi qualora allegati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rimanendo assorbiti gli altri, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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