Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5747 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. III, 22/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3687/2019 R.G. proposto da:

E.M., in proprio e nella qualità di liquidatore della IL

CALICE DI M.E. E C. S.N.C., nonché di socio accomandatario

della IL CALICE DISTRIBUZIONE S.A.S. DI M.E., elettivamente

domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio dell’avvocato

Manuela La Ferrara, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo

D’Errico;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., quale rappresentante di BNP

PARIBAS S.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Vai Gardena 3,

presso lo studio dell’avvocato Lucio De Angelis, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3568/2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 16/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con pignoramenti del 20/7/2007 e del 14/2/2008, eseguiti ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. promuoveva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un processo esecutivo per espropriazione immobiliare in danno di B.L. e G.A., i quali, con atto del 30/5/2006, avevano acquistato da E.M. l’immobile pignorato, già in precedenza ipotecato in favore della banca creditrice a garanzia del credito vantato nei confronti dello stesso E.;

– E.M., in proprio e nella qualità di liquidatore della Il Calice di M.E. e C. S.n.c., nonché di socio accomandatario della Il Calice Distribuzione S.a.s. di M.E., proponeva una prima opposizione all’esecuzione, tuttora pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in seguito alla rimessione della causa in primo grado disposta dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2876/2018;

– il predetto E., in proprio e nella menzionata qualità, introduceva successivamente – con ricorso del 2/2/2011 – una seconda opposizione all’esecuzione, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo azionato dall’istituto di credito per difetto dei requisiti ex art. 474 c.p.c., trattandosi (in tesi) di un mutuo condizionato; respinta dal giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione del processo e introdotto il giudizio di merito, il Tribunale sammaritano rigettava l’opposizione con la sentenza n. 3012 del 23/7/2014;

– tale decisione era sostanzialmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza n. 3568 del 16/7/2018, revocava la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c., comma 3, ma manteneva ferme le restanti statuizioni del giudice di primo grado;

– avverso la suddetta sentenza E.M., in proprio e nella qualità di liquidatore della Il Calice di M.E. e C. S.n.c., nonché di socio accomandatario della Il Calice Distribuzione S.a.s. di M.E. proponeva ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), al quale resisteva con controricorso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale rappresentante di BNP Paribas S.A., cessionaria del credito controverso; entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per violazione degli artt. 102,602,603,604 e 615 c.p.c., per essersi svolto il giudizio di opposizione in assenza degli acquirenti dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata, da reputarsi litisconsorti necessari;

– il processo esecutivo è stato intrapreso, ex artt. 602 c.p.c. e segg., nei confronti dei terzi proprietari B.L. e G.A., acquirenti dell’immobile ipotecato a garanzia dei crediti vantati dalla B.N.L. nei confronti di E.M.;

– nell’opposizione all’espropriazione contro il terzo proprietario, quest’ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debitore principale, e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: “Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 c.p.c., anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante” (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 64271401, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 64663701);

– la prima (ed evidentemente assorbente, non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura e’, dunque, fondata e deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al giudice di primo grado, affinché il giudizio sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio non solo col creditore procedente, ma pure coi terzi proprietari dell’immobile assoggettato all’esecuzione ( B.L. e G.A.);

– si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in considerazione dell’esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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