Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5747 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/03/2010), n.5747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Beretta Emilio ed

elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Giuseppe Arretrano,

in via dei Quattro Venti n. 267;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 238/1/2001, depositata l’8 maggio 2001.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10

novembre 2008 al Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. ha proposto ricorso per Cassazione (r.g. n. 670/2004), con atto notificato il 30 dicembre 2003, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’8 maggio 2001, che ne aveva rigettato l’appello nella controversia introdotta con l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF e ILCR, avente ad oggetto l’asserita applicazione retroattiva, nella determinazione sintetica del reddito per il periodo d’imposta 1989, del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Con successivo ricorso a questa Corte (r.g. n. 17543/04) il contribuente ha impugnato il diniego, emesso dall’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), in data 13 maggio 2004 e notificato il successivo 25 maggio, di definizione agevolata, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, della detta lite, pendente in sede di legittimità.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti in quanto connessi.

Il ricorso avverso il diniego di definizione della lite pendente, il giudizio introdotto dal quale ha carattere pregiudiziale rispetto alla controversia tributaria pendente, è inammissibile, in quanto proposto unicamente nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore.

Con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, infatti, la legittimazione passiva (sostanziale e processuale) in ordine al ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di diniego emesso da un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate spetta unicamente a quest’ultima, dinanzi alla quale si svolge tutto l’iter amministrativo teso alla definizione agevolata della controversia;

non è infatti configurabile alcuna concorrente legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze, in dipendenza della sostituzione soggettiva dell’Agenzia al Ministero, essendo quest’ultimo una persona giuridica pubblica diversa, che non ha nessun potere in ordine al procedimento definitorio e non svolge alcuna attività nell’ambito dello stesso, onde rimane estranea alla fase di impugnazione del provvedimento che lo conclude, il quale è totalmente autonomo rispetto all’atto impositivo (Cass. n. 22010 del 2006).

Il ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata l’8 maggio 2001 è inammissibile perchè tardivo, in quanto notificato il 30 dicembre 2003, e quindi oltre il termine fissato dall’art. 327 cod. proc. civ., a pena di decadenza, in un anno.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA