Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5747 del 09/03/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 09/03/2018, (ud. 24/01/2018, dep.09/03/2018),  n. 5747

Fatto

che la controversia promossa da F., C., A. e C.D., nonchè F., R. e B.M., quali eredi di B.B., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione per INVIM e Registro, relativamente all’atto a rogito del notaio mandato, registrato il 16/10/1986, in seguito ad avviso di accertamento di valore non impugnato, è stata definita con la sentenza in epigrafe, recante il rigetto dell’appello erariale e, per l’effetto, la conferma della decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Latina, la quale aveva dichiarato nulla la notifica del prodromico avviso di accertamento irritualmente eseguita, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 140 c.p.c., nei confronti di persona deceduta;

che la C.T.C. di Roma ha rilevato che l’avviso di accertamento, intestato alla de cuius dei contribuenti, è stato notificato dal messo notificatore, appresa la notizia del decesso della B. e non avendo reperito nel domicilio della destinataria persone idonee a ricevere l’atto, mediante deposito dell’atto medesimo presso la casa comunale e dandone notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita nel domicilio della de cuius, impersonalmente agli eredi, e che questi ultimi avevano fondatamente impugnato l’avviso di liquidazione successivamente notificato, assumendo di non aver avuto tempestiva cognizione dell’atto presupposto;

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con un motivo, cui le intimate F., R. e B.M., resistono con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, u.c., art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 634 del 1972, art. 49, D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20 giacchè la CTC ha dichiarato la nullità dell’impugnato avviso di liquidazione delle imposte, in quanto atto consequenziale ad avviso di accertamento irritualmente notificato agli eredi di B.B., senza considerare che il richiamato art. 65 non riguarda l’ipotesi in cui l’Ufficio non abbia alcuna conoscenza della morte del soggetto passivo di imposta, e quindi dell’esistenza di eredi, cui indirizzare o notificare atti, cosicchè legittimamente la notifica dell’atto impositivo è eseguita al contribuente defunto nel domicilio fiscale dello stesso;

che la censura è infondata per le ragioni di seguito riportate;

che, ai fini della corretta soluzione della questione sottoposta all’esame del Collegio, va ricordato che l’obbligo di comunicazione previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente e, pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, sempre che “l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge” (Cass. n. 12886/2007);

che il richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, , non considera invece l’ipotesi in cui l’ufficio non abbia alcuna conoscenza della morte del soggetto passivo di imposta, ed a maggior ragione nemmeno dell’esistenza di eredi, per cui non potrebbe indirizzare loro alcun atto, nè notificazione di atti eventualmente destinati ad altri soggetti, nel caso di specie, la dante causa delle odierne intimate;

che nel caso di specie manca la comunicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, la quale non ha equipollenti (Cass. n. 23416/2015, n. 27284/2014), e neppure v’è prova che l’Agenzia delle Entrate fosse in possesso delle necessarie informazioni circa il decesso, in data (OMISSIS), di B.B., con conseguente inapplicabilità della disposizione;

che, pertanto, vale il principio secondo cui gli atti intestati ad un soggetto che, per quanto è a conoscenza dell’Ufficio, sia ancora in vita, deve essere non solo a lui destinato, ma a lui notificato nel suo domicilio fiscale o nel luogo da lui indicato nell’atto avente per oggetto il bene immobile sottoposto ad INVIM (Cass. n. 13504/2003);

che, tuttavia, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, “Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2 e u.c., è nulla la notificazione nei confronti del defunto eseguita ai sensi dell’art. 140 c. p. c. “perchè sconosciuto all’indirizzo”, previo tentativo di consegna dell’atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto.”;

che, infatti, un tentativo di notifica nei confronti di persona che risulti deceduta è, in realtà, un tentativo non riuscito e costituisce una ipotesi che non può essere equiparata a quella, contemplata dall’art. 140 c.p.c., d’irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia, con la conseguenza che, ove il destinatario risulti deceduto, e non siano reperite nel suo ex domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l’atto notificando, il notificatore non può procedere col rito degli irreperibili, nel senso indicato dalla norma suddetta, ma deve restituire l’atto con l’indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, consentendo all’Ufficio, venuto così a conoscenza del decesso del contribuente, di disporre che l’atto sia notificato nei modi indicati dal citato art. 65;

che il messo notificatore, dopo aver appreso del decesso della B., e non avendo reperito nel domicilio della destinataria dell’atto persone idonee a riceverlo, non poteva validamente procedere alla notificazione secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. mancandone i relativi presupposti, come anche evidenziato dalle intimate nella memoria difensiva;

che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018

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