Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5747 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28723-2018 proposto da:

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, in breve A.N.M., in persona

dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO RIZZO, GAETANO RIZZO;

– ricorrente –

C.R., T.R., CA.MA.,

L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURIZIO NUNZIANTE;

– controricorrente –

contro

TR.AL., T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1892/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1892 pubblicata il 28.3.2018 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello di C.R., Tr.Al., L.F., T.R., Ca.Ma. e T.A. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (d’ora in avanti ANM s.p.a.) al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti (dipendenti di ANM s.p.a. con le mansioni di conducenti di autobus), della somma di Euro 181,50 oltre accessori, a titolo di rimborso dei costi per il rinnovo della Carta Qualificazione del Conducente (CQC);

2. la Corte territoriale ha premesso come la fattispecie oggetto di causa fosse regolata dal D. Dirig. del 6 agosto 2013, il cui art. 2, (poi abrogato dal D. Dirig. del 10 giugno 2014), prevedeva l’obbligo di frequentazione di un corso professionale per il rinnovo della CQC; ha dato atto di come gli appellanti avessero frequentato appositi corsi nel settembre 2013 in base ad un ordine di servizio della ANM s.p.a. che imponeva il rinnovo immediato della CQC entro il 9.9.2013;

3. ha accertato come il rinnovo della CQC non fosse regolato dagli accordi sindacali invocati dai lavoratori, relativi al rinnovo della patente e del certificato di abilitazione (accordo del 1996) nonchè al rilascio della CQC (accordo del 2009);

4. ha ritenuto, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7776/2015; C.d.S. n. 3673/2014), che quando sussista il vincolo di esclusività ed il titolo abilitativo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, i relativi oneri rientrano tra i costi che gravano sul datore in quanto beneficia in via esclusiva dei risultati; nel caso di specie, la CQC era indispensabile per la prosecuzione della prestazione resa in favore dell’Azienda, che doveva quindi farsi carico dei relativi costi;

5. avverso tale sentenza la ANM s.p.a ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con l’unico motivo di ricorso la ANM s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2099,2103,2107,1218,1719 c.c. e ss., e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; vizio di ultrapetizione, omesso esame di fatti decisivi, nullità della sentenza;

8. ha rilevato come i lavoratori non avessero allegato di non poter utilizzare la CQC al di fuori del rapporto di impiego con l’azienda e come la Corte di merito avesse omesso di indagare e motivare sul requisito dell’interesse esclusivo di parte datoriale al rinnovo della CQC; ha considerato irrilevanti i precedenti richiamati nella sentenza impugnata in quanto concernenti ipotesi in cui i dipendenti (legali interni degli enti previdenziali) esercitano la professione nell’esclusivo interesse di parte datoriale, come tale tenuta a farsi carico della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo forense, laddove gli attuali controricorrenti possono, al di fuori dell’orario di servizio, usufruire della CQC nella guida di veicoli non appartenenti all’ANM s.p.a. e adibiti al trasporto di pellegrini, turisti o scolari;

9. il ricorso è inammissibile in quanto prospetta una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, così richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione confusamente dedotti (Cass. n. 21611 del 2013; n. 12102 del 2017). La parte ricorrente infatti, nell’illustrare il motivo di ricorso, ha enunciato in modo promiscuo vizi di violazioni di legge e vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una lettura globale dell’atto, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l’annullamento. Sotto tale profilo il motivo non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

10. il motivo è comunque inammissibile in quanto la sentenza d’appello ha correttamente richiamato il principio, espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 7776/2015; cfr. anche Cass. n. 3829 del 2007; n. 24480 del 2013) per cui, ai fini del rimborso, è necessario che il possesso del titolo (nel caso di specie la carta CQC) risponda all’interesse esclusivo del datore di lavoro e poi ha accertato nel merito la sussistenza di tale requisito ritenendolo soddisfatto e desumibile dalla imposizione datoriale ai dipendenti di munirsi del titolo (rinnovo della CQC) entro un termine unilateralmente stabilito; tale accertamento non è suscettibile di censure in sede di legittimità, dovendosi ad adundantiam rilevare come l’esclusività sia prevista dal Reg. allegato al R.D. 148 del 1931, art. 5, (richiamato dai controricorrenti a pag. 14 del controricorso), che pone il divieto per i dipendenti di esercitare altri impieghi.

11. in base alle considerazioni svolte, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

12. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

13. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Maurizio Nunziante, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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