Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5746 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 18/12/2019, dep. 03/03/2021), n.5746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16059-213 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona d l Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROFRIDGE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE -,

presso studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentate e difeso

dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. /31/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/052012;

udita la relazione de la causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Caserta, con il quale era determinata per l’anno di imposta 2004 una maggiore pretesa fiscale ai fini ires, irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi nei confronti di Eurofridge srl. In particolare l’Agenzia delle Entrate recuperava costi indeducibili per spese di trasporto per Lire 432.700,00.

A seguito del ricorso presentato dalla società Eurofridge la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava l’accertamento.

A seguito di appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate, la Commissione regionale della Campania sen. n. 131/34/2012 respingeva l’appello in quanto i servizi di trasporto erano stati effettivamente resi ed era irrilevante la circostanza che la partita iva indicata nelle fatture fosse errata.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile:

1) Violazione dell’art. 2697 c.c. – principio dell’onere della prova e dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si costituiva con controricorso il contribuente, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo l’Agenzia ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia erroneamente ritenuto provato le circostanza che i trasporti, il cui costo era stato considerato indeducibile dalla Agenzia, fossero stati effettuati e che l’indicazione erronea della partita iva fosse irrilevante, violando il disposto di cui all’art. 2697 c.c.

Nel caso di specie l’Ufficio ha ritenuto che le operazione commerciali oggetto delle fatture, emesse dalla ditta Autotrasporti Conte Gaetano non erano state poste in essere, o non lo erano state tra i soggetti che figuravano nella fatture. Non può mettersi in discussione che tale prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d), (cfr. Cass. 21953/07, che fa riferimento alla possibilità che l’amministrazione produca elementi anche indiziari a sostegno della pretesa fiscale azionata), e nel caso l’Agenzia aveva dedotto come il numero di partita iva, non era di pertinenza del C.G., ma di C.A., impresa cessata nel 1991, che tali fatture riguardavano il periodo 2003/2006, che nessuna contabilità era stata impiantata dal C.G., e naturalmente nessuna dichiarazione fiscale era stata presentata da tale impresa, che l’oggetto sociale della ditta di C.G. era di attività relativa a lavori generali costruzioni. Del resto costituisce principio di carattere generale che la prova dei fatti possa essere data anche mediante presunzioni. Anche la stessa Corte Europea mostra di valorizzare appieno la prova indiziaria o presuntiva, laddove afferma che la sussistenza di “indizi”, che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell’emittente delle fatture, deve indurre l’operatore avveduto ad assumere informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi. In difetto, non potrà, che essere escluso – per le ragioni suindicate – il diritto del medesimo alla detrazione di imposta (C. Giust. CE, 21.6.12, cit.).

Va ribadito, quindi, che (secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato) in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, era tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 e ss. C.c., e dell’art. 2697 c.c., comma 2), (Sez. 5, Sentenza n. 9784 del 23/04/2010, Rv. 612593 – oli). Nel caso il giudice di appello non ha minimamente valutato gli elementi presuntivi indicati dall’ufficio nell’accertamento, e tenuto conto della loro concordanza e combinazione di tali elementi accertare se fossero in grado di fornire una valida prova presuntiva.

In definitiva solo dopo l’esame di tali elementi il giudice di appello poteva considerare se il contribuente avesse dato la prova contraria tale da rendere inattendibili tali elementi di giudizio, in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. A fronte degli elementi di prova presuntiva forniti dall’amministrazione attraverso la motivazione dell’accertamento, viene a ricadere, quindi, sul contribuente l’onere di fornire la prova piena in ordine all’esistenza effettiva, delle prestazioni documentate dalle fatture in contestazione. Nel caso il giudice non zia specificato da quale prova dedotta ed espletata dal contribuente nell’ambito del processo di merito si potesse ritenere eseguite le prestazioni indicate nelle fatture, e da chi, visto che l’indicazione di una partita iva non corrispondente a quella dell’emittente lasciava margini di dubbi, atteso che il preteso errore si sarebbe ripetuto per ben tre anni e per un numero rilevantissimo di fatture, essendosi limitato ad affermare che “l’appellato (oggi controricorrente) ha dimostrato di avere effettivamente usufruito dei trasporti resi dalla ditta C.G. “. Non è minimamente indicato quali prove avesse allegato e documentato il contribuente onerato dalla legge. Identica considerazione può farsi per il preteso pagamento non indicato come avvenuto se tracciabile o meno. Inoltre, non pare che abbia preso in considerazione le stesse affermazioni confessorie del C. alla guardia di finanza. In altri termini la Ctr ha, invero, del tutto erroneamente ancorato il diritto della Euro Fridge srl alla detrazione dell’IVA ed alla deduzione dei costi documentati nelle fatture in contestazione, alla circostanza dell’effettiva emissione delle fatture, pure essendo di chiara evidenza l’erroneità di tali assunti, considerato che la mera regolarità formale e fiscale delle operazioni documentate (che peraltro nel caso pure mancava per l’erroneità essenziale della partita iva) non valgono di per sè – alla luce dei principi sopra ampiamente esposti – a radicare il diritto del contribuente, fondato sulle disposizioni succitate, alla deduzione dei relativi costi ai fini dell’imposizione diretta ed alla detrazione dell’imposta versata ai fini IVA, laddove l’Ufficio dimostri – anche a mezzo di presunzioni D.P.R. n. 600 del 1978, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40, nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2) – che le operazioni oggetto di dette fatture siano oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Nè risulta che la CTR neppure ha inteso motivare circa la mancata consapevolezza, da parte della medesima, di partecipare ad un’operazione fraudolenta, visto che l’emittente non ha versato riva, dovendo, anzi rilevarsi la presenza in alti, di elementi sintomatici di tale consapevolezza della Euro fridge. I rilievi che precedono rendono, pertanto, del tutto palese – a giudizio della Corte – la fondatezza del ricorso dell’Agenzia delle Entrate sotto il profilo dei denunciati vizi di violazione e falsa applicazione di legge, non avendo indicato quali prove avesse dato il contribuente per superare le predette presunzioni. In altri termini dalla scarna motivazione si può solo affermare che la Ctr ha attribuito alle spiegazioni offerte dalla parte appellata, non specificate nè discusse, la capacità di neutralizzare le presunzioni avverse, laddove per il superamento delle presunzioni, indicate nell’atto impositivo, era necessario non tanto spiegazioni, più o meno verosimili o attendibili, espresse dal contribuente, bensì valide prove da lui addotte. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza dar conto della prova contraria data.

La sentenza impugnata evidentemente contrasta con questi principi di diritto, poichè sostanzialmente ha omesso una precisa e puntuale valutazione sia dell’apparato motivazionale degli avvisi di accertamento de quibus sia del supporto probatorio indiziario degli stessi in rapporto alle relative affermazioni offerte dal contribuente, limitandosi a considerazioni del tutto generiche ed apodittiche.

In tal modo il giudice tributario di appello ha perciò “falsamente applicato” le disposizioni legislative sopra indicate riconducibile alla violazione o falsa applicazione di una norma di legge. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve trovare pieno accoglimento, con conseguente cassazione della decisione impugnata sul punto con rinvio alla Commissione regionale della Campania che dovrà attenersi ai principi come sopra indicati.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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