Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5745 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Bari, via dei Mille n. 5, presso lo
studio dell’avv. d’Abbado Carlo, che la rappresenta e difende;
e
D.F.S., elettivamente domiciliata in Roma, viale del
Vignola n. 5, presso lo studio dell’avv. Ranuzzi Livia, rappresentata
e difesa dall’avv. Quercia Luigi;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Puglia, sez. 2^, n. 40, depositata il 20 maggio 2008;
Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca
Aurelio;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che, con atto di vendita del (OMISSIS), D.F.S. cedette alla s.r.l. Nice appezzamento di terreno ad uso edificatorio sito in Bari al prezzo dichiarato di Euro 370.000.000 (corrispondenti al prezzo di Euro 450,00 al mq.), asseverato da perizia giurata;
che, con avviso di accertamento notificato ad entrambi i contraenti, l’Ufficio, ai fini dell’imposta di registro, rettifico’ in Euro 1.025.000,00 il valore dell’immobile, ritenendo congruo il valore (di Euro 1.247,00 al mq.) dichiarato dalle parti contraenti in relazione a compravendita del (OMISSIS), concernente area fabbricabile attigua e delle medesime caratteristiche (e pure asseverato da perizia di stima);
che, contestualmente, l’Ufficio notifico’ alla sola Nice s.r.l.
avviso di liquidazione (sull’importo dichiarato di Euro 370.000,00), ritenendo non applicabile l’invocata agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33;
che, avverso detti avvisi di accertamento, i contraenti proposero ricorsi, che, riuniti furono accolti dall’adita commissione provinciale, la cui decisione, in esito all’appello dell’Agenzia, fu confermata dalla commissione regionale;
– che, quanto al valore del bene compravenduto, i giudici di appello ritennero vincolanti le risultanze della perizia giurata di stima depositata dalla venditrice ed effettuata ai fini della previsione di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7;
che, quanto all’agevolazione L. n. 388 del 2000, ex art. 33 i giudici di appello ritennero ricorrente la condizione dell’utilizzazione edificatoria del suolo entro il termine di cinque anni dalla data dell’acquisto;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, in due motivi;
che i contribuenti hanno resistito con controricorsi, deducendo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso e Nice s.r.l. ha illustrato le proprie ragioni anche con memoria; osservato preliminarmente:
che l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per difetto di procura si rivela manifestamente infondata, posto che l’Agenzia, (pur non disponendo ex lege del relativo patrocinio) ha la facolta’ di richiedere di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato con riferimento ai singoli procedimenti, senza che sia necessaria specifica procura (v. Cass. 3116/06, 3118/06) e che il ricorso appare, inoltre, ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;
osservato:
– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 e successive modifiche (L. n. 448 del 2001, art. 76 e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30) nonche’ omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per aver la decisione impugnata riconosciuto la ricorrenza dell’evocata agevolazione in funzione della ricorrenza della condizione dell’utilizzazione edificatoria del suolo entro il quinquennio dall’acquisto senza minimamente valutare l’ulteriore condizione dell’inserimento dell’immobile compravenduto in un piano particolareggiato adottato, approvato o oggetto di convenzione;
– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e L. n. 448 del 2001, art. 7) nonche’ omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia per aver valutato il valore dell’immobile compravenduto esclusivamente in funzione delle risultanze della perizia giurata di stima depositata dalla venditrice ed effettuata ai fini della previsione di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7;
– che entrambe le doglianze, ammissibili, appaiono manifestamente fondate.
che invero, secondo la normativa applicabile ratione temporis, l’agevolazione invocata e’ subordinata non solo alla condizione del dato temporale di utilizzazione edificatoria, ma anche al presupposto dell’inserimento dell’immobile in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale e, nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata comunque denominati, a quello della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore;
presupposti in merito ai quali la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto silente;
– che, d’altro canto L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6 prevede che la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore minimo di riferimento (e non vincolante) ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia di parte, se puo’ costituire fonte di convincimento del giudice, puo’ essere elevata a fondamento della decisione solo a condizione, nella specie non ricorrente, che risultino spiegate le ragioni per le quali la si ritenga corretta e convincente (v. Cass. 8890/07).
ritenuto:
– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010