Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5745 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18931-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONINO PALMERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1596/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso diretta ad ottenere la restituzione della somma di Euro 18.231,35 che asseriva erroneamente versati dal Fondo pensione per il personale della Comit, che, in qualità di sostituto di imposta, nell’effettuare le ritenute fiscali non aveva tenuto conto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, lett. a), norma quest’ultima che, per le indennità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, stabiliva che l’imponibile fosse costituito dall’ammontare complessivo del percetto ” al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con aliquota determinata agli effetti del comma 1″.

2. La CTP accoglieva il ricorso; sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello ritenendo provato che i contributi erano stati versati dal contribuente, presupposto per la determinazione dell’imponibile al netto dei contributi.

3. La sentenza era fatto oggetto di ricorso per Cassazione e questa Corte, con ordinanza nr 18215/2016, annullava l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione accogliendo il secondo motivo di ricorso che faceva leva sulla mancata e/o insufficiente motivazione della circostanza del pagamento da parte del M. della contribuzione obbligatoria.

4. Riassunto il procedimento la CTR in accoglimento dell’appello dichiarava non dovuto il rimborso Irpef richiesto dal contribuente osservando: a) che dalle comunicazioni del Fondo si evinceva il lavoratore non avesse versato i contributi; b) che in ogni caso la deducibilità dalla base imponibile del versamento, anche effettuato dal lavoratore, era impedita dalla facoltatività della contribuzione versata per la previdenza complementare.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,394 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR, esorbitando dal tema oggetto del giudizio di rinvio, costituito dall’assolvimento o meno da parte del contribuente dell’onere probatorio in merito al versamento dei contributi al Fondo Pensione Comit, avrebbe trattato la questione del tutto nuova della natura facoltativa dei contributi.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, e art. 48, comma 2, lett. a) (attualmente 19 e 51TUIR) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto che i contributi versati dal lavoratore al Fondo Pensione Comit fossero facoltativi e non obbligatori.

2 II primo motivo è infondato.

2.1 La controversia sottoposta allo scrutinio di questa Corte ha ad oggetto la corretta determinazione della base imponibile del capitale erogato al contribuente dal Fondo Pensione per il Personale della Comit. Secondo quanto sostenuto dal M. il Fondo avrebbe erroneamente calcolato la ritenuta operata sulla liquidazione erogata in linea capitale senza operare l’abbattimento, entro i limiti del 4%, previsto dal D.P.R., art. 17 comma 2, per i contributi versati al Fondo dal Mennini dal 1974 al 1994. Sul punto la Corte di Cassazione, accogliendo la censura di carenza motivazionale della sentenza della CTR, sollevata dall’Agenzia dell’Entrate, ha affermato che ” la CTR nel reputare provato che il M. avesse direttamente pagato la contribuzione obbligazione, si è semplicemente limitata a rinviare alla “copiosa documentazione probatoria, nonchè dalla certificazione del Fondo Comit”, omettendo quindi di spiegare le ragioni per cui quella documentazione fosse da intendersi come dirimente soprattutto mancando di spiegare le ragioni per le quali non doveva considerarsi una contraria prova la risposta del Fondo Comit che invece era nel diverso senso che i contributi non dovessero essere considerati come pagati dal contribuente”.

2.2 Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il giudice di rinvio nella prima parte della motivazione ha affrontato il thema decidendum dell’accertamento circa l’assolvimento dell’onere probatorio dei versamenti effettuati dal M., che il giudice rescindente gli aveva demandato.

Si afferma infatti che ” il TUIR vigente all’epoca prevedeva per le prestazioni in forma di capitale la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua. Causa il meccanismo di incrocio contributivo (chassè crisè) l’azienda versava direttamente all’Inps i contributi a carico del lavoratore, che, a sua volta, versava al Fondo pensione Comit i contributi a carico dell’azienda, 7,75%. Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 sulla previdenza complementare, dallo 01.01.95, la contribuzione venne posta a carico dell’azienda. Per effetto del meccanismo sopra riportato il Fondo certificava, all’atto del passaggio al Fapa di Gruppo Intesa, le posizioni individuali riepilogando i contributi sino al 31.12.1994 come contributi a carico dell’azienda, che, non poteva operare l’agevolazione. Il Fondo non ha fornito spiegazioni atte a far meglio comprendere questo incrocio di versamenti, se e quanto debba essere attribuito in dedizione al contribuente. Anzi, in pratica comunicava di aver sempre ritenuto che il contributo versato al fondo sino al 1994, per effetto di tale incrocio di versamenti, non fosse da considerare sostanzialmente a carico del lavoratore. Non si può apoditticamente ritenere il versamento come effettuato dal lavoratore”.

2.3 Dunque l’impugnata sentenza, pur non esplicitando il proprio convincimento in maniera del tutto chiara e lineare, ha compiuto un accertamento in punto di fatto, valorizzando le risultanze contenute nella risposta del fondo Comit, che ha escluso la provenienza da parte del lavoratore dei contributi.

2.4 Poichè il versamento da parte del M. del contributo al Fondo costituisce fatto costitutivo del diritto alla detrazione dalla base imponibile di quanto versato sino a concorrenza del 4%, il mancato assolvimento da parte del resistente dell’onere della prova di aver sostenuto il peso economico dei contributi versati impedisce l’applicazione del beneficio fiscale.

2.5 La CTR, nella seconda parte della motivazione, ha ravvisato nella facoltatività della prestazione contributiva un ulteriore argomento ostativo alla deducibilità dalla base imponibile di quanto versato.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1 Come sopra evidenziato la decisione della CTR di denegare il rimborso richiesto dal contribuente si fonda su un duplice ordine di ragioni costituite dalla mancata prova del versamento dei contributi da parte del M. e dall’insussistenza dei presupposti del restringimento della base imponibile non essendo in presenza di contributi obbligatori.

3.2 Il motivo è tutto incentrato sull’asserita obbligatorietà dei contributi versati non cogliendo l’altra ratio decidendi della sentenza non oggetto di censure.

3.3 E’ ius receptum, nella giurisprudenza della Corte Suprema, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. tra le tante, Cass. n. 24189 /2006; Cass. n. 4424/2001)

4. In conclusione il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA