Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5744 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F. e S.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 5^, n. 27 depositata il 4 giugno 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca

Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i contribuenti proposero ricorso avverso avvisi di accertamento irpef, ilor e c.s.s.n., per gli anni 1995 e 1996, emessi dall’Agenzia, sulla scorta di segnalazioni del centro Informativo dell’Anagrafe tributaria in merito ad investimenti patrimoniali;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Ufficio dalla commissione regionale;

– che la decisione reca la motivazione che segue: “… Dai ricorsi esaurientemente argomentati nonche’ dalla pertinente documentazione prodotta a dimostrazione di quanto asserito dai ricorrenti, emerge in maniera evidente la compatibilita’ degli investimenti da questi effettuati negli anni di imposta accertati, con le disponibilita’ finanziarie dagli stessi possedute. Nessun contributo per dimostrare il contrario, e’ stato invece offerto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari (OMISSIS) – nei due gradi del giudizio, essendosi questa limitata a fornire nell’atto di costituzione in 1^ grado, solo la insignificante motivazione che integralmente viene sopra riportata in corsivo e ad introdurre con l’atto di appello, motivazioni ed eccezioni rivelatesi tutte nuove e non rilevabili d’ufficio che questa Commissione non puo’ ritenere ammissibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, in tre motivi, deducendo, rispettivamente: a) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2; b) violazione dell’art. 112 c.p.c., c) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36; d) insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo;

– che i contribuenti non si sono costituiti;

osservato:

che la decisione dei giudici di appello, si esaurisce in proposizioni, sostanzialmente tautologiche e prive di effettivo supporto argomentativo, che non offrono alcuna possibilita’ di rintracciare e controllare la ratio decidendi, che ha presieduto alla soluzione, in senso sfavorevole all’Agenzia ricorrente, dei vari profili della controversia;

che la decisione risulta, conseguentemente, affetta da difetto assoluto di motivazione (Cass. 1756/06,890/06).

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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