Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5744 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18920-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

SEZ. DISTACCATA di TARANTO, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA;

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1 La soc. (OMISSIS), successivamente dichiarata fallita, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agente di Riscossione e notificata in data 9/3/2011 dell’importo di Euro 72.758,83 dovuta a seguito un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per Iva, Irpef ed Irap, oltre ad interessi e sanzioni, relativi all’anno di imposta 2007.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando le sanzioni con l’applicazione del cumulo giuridico.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione Finanziaria e la Commissione Tributaria della Campania rigettava l’appello rilevando che correttamente i giudici di prime cure avevano applicato la disciplina sanzionatoria più favorevole per il contribuente prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo; la Curatela del Fallimento della società non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., art. 1 comma, n. 3, per avere la CTR erroneamente applicato la disciplina del concorso formale laddove le violazioni di ordine sostanziale contestate al contribuente erano quelle di omesso versamento di imposte dichiarate sanzionate in modo specifico dal D.Lgs. citato art. 13.

2 Il motivo è fondato.

2.1 E’ pacifico che la pretesa fiscale discende da un controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che ha accertato l’omesso pagamento delle imposte Ires, Irap e Iva dichiarate e liquidate con la presentazione del Modello Unico società di capitali per il periodo di imposta 2007.

2.2 Ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1 e 2, “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.

2.3 Tale disciplina va tuttavia coordinata con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, a tenore del quale ” Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. a), è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, e ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54″

2.4 La vicenda processuale in disamina non attiene, quindi, a violazioni formali commesse dalla società contribuente in sede di determinazione dell’imponibile o di liquidazione dell’imposta, ma riguarda il mancato pagamento di imposte regolarmente dichiarate, cui conseguono le sanzioni previste dal D.Lgs. cit., art. 13, per le quali non è previsto alcun cumulo giuridico ma una sanzione per ciascun mancato pagamento.

2.5 Si tratta quindi non come erroneamente affermato dal giudice di appello di una unica condotta bensì di plurimi ed autonomi comportamenti omissivi consistiti nel mancato pagamento di diverse imposte.

2.6 Nè può trovare applicazione il regime mitigatorio del concorso materiale contenuto nel D.Lgs. citato, art. 12, comma 2.

2.7 In proposito va qui ribadito il principio per cui le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perchè questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (cfr. Cass. 27068/2017, 1540/2017 e 8148/2019).

2.8 Il contrario orientamento giurisprudenziale sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21570/2016) è stato motivatamente e convincentemente disatteso, in quanto è stato osservato che l’art. 12 cit. trova espressa applicazione ai soli casi di violazione “che attiene alla determinazione dell’imponibile o alla liquidazione”; di contro, nel caso di omesso pagamento l’imposta è già liquidata, tant’è che l’art. 13 cit. disciplina un diverso criterio di determinazione della sanzione valido per “ciascun omesso versamento di imposta”, come tale incompatibile con il cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. n. 472, art. 12.

2.9 L’ontologica differente offensività delle due violazioni consente pertanto di affermare che il tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non è assoggettabile all’istituto della continuazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale delle sanzioni, previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che applica per ciascun mancato o tardivo pagamento un trattamento sanzionatorio, proporzionale ed autonomo, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. Cass. n.10357/20151733/2018 e da ultimo Cass. 4155/2020).

3. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito, respingendo l’impugnazione della cartella anche in punto di sanzioni.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno compensate.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da soc. (OMISSIS);

– Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito;

– Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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