Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5743 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.F., elettivamente domiciliato in Roma, via San

Godenzo n. 44, presso lo studio dell’avv. Sibilio Giacomo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Renato De Ponti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 10^, n. 37 depositata il 18.5.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca

Aurelio;

udito, per il controricorrente, l’avv. Giacomo Sibilio;

udito il P.G., in persona del sostituto procuratore generale

CENNICOLA Raffaele, che ha aderito alla relazione;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso contro l’avviso di accertamento irpef, con cui l’Ufficio, in relazione all’annualita’ 1998, aveva rettificato la plusvalenza riferibile alla vendita di suoli edificatori, rideterminandola in funzione della differenza tra il valore del bene, come dichiarato all’atto della sua acquisizione mortis causa dei suoli, ed il valore venale del bene, all’atto della vendita, come definito ai fini dell’imposta di registro;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che i giudici di appello affermarono, in particolare, che era errato applicare ai fini dell’accertamento dell’imposta sul reddito criteri validi ai fini dell’imposta di registro, riferendosi, quest’ultima imposta, al valore di mercato del bene e, la prima, al differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione in due motivi;

che il contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilita’ del ricorso ex artt. 366 c.p.c., n. 6 e 366 bis c.p.c. e la sua improcedibilita’ ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

osservato:

– che con il primo motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2729 c.c. – l’Agenzia ha formulato il seguente quesito di diritto: “…

se, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, per i terreni acquistati mortis causa il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati possa. esser preso a riferimento quale elemento presuntivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 anziche’ ritenere che in nessun caso il valore di un bene determinato ai fini dell’imposta di registro possa costituire un parametro per il calcolo della plusvalenza tassabile ai fini dell’imposta sui redditi, in virtu’ della considerazione del fatto che i criteri sottostanti alla determinazione del valore del bene ai fini delle due imposte sono tra loro differenti”;

– che, con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto vizio di motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ai fini della tassazione irpef della plusvalenza da cessione di terreni edificabili, senza argomentazione, ogni carattere probatorio (anche meramente presuntivo), ai valori definiti ai fini delle imposte di registro;

osservato:

che le doglianze dell’Agenzia, che, per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono ammissibili e procedibili, giacche’, mentre risultano adeguatamente dotate di quesito di diritto e “momento di sintesi” ex art. 366 bis c.p.c., sembrano connaturalmente inidonee a collidere con le previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dal momento che si esauriscono in una mera critica giuridica delle determinazioni assunte del giudice di appello e nel puro rilevamento di incongruenza e lacune motivazionali;

considerato:

– che i motivi di ricorso sono, peraltro, fondati;

che occorre, invero, osservare che, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidatamente orientata a ritenere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria e’ legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione immobiliare, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, e che e’ onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore, (v. Cass. 4057/07, 21055/05, 14448/00);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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