Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5743 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18289-2019 proposto da:

SOTTOVENTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TERME DECIANE N. 8,

presso lo studio dell’avvocato REMO MONTONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO MONTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA; AGENZIA

DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ROMA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso il provvedimento n. 8705/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Sottovento srl propone ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo, avverso la sentenza n. 8705/2018 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in sede di giudizio di rinvio, nel rigettare l’appello dell’Ufficio e confermare la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ha compensato tra le parti le spese di giudizio relative a tutti gradi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Sottovento srl lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2016, art. 9, comma 1. Lett. f), dell’art. 92 c.p.c., per aver la CTR ingiustamente ed immotivatamente compensato tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

2.Il motivo è fondato.

2.2 Nel caso di specie la CTR, in un giudizio che ha visto totalmente soccombente una delle parti, ha motivato la statuizione sulla integrale compensazione delle spese relative a tutti i gradi di giudizio: “in considerazione della complessità della materia”.

2.3 Le ragioni della compensazione si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidonee a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. 25594/2018).

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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