Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5742 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 22/2008/2 depositata il 14/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.P. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 41/05/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1998 – 2001, relativamente a terreno destinato a verde pubblico, ritenuto edificabile dall’Ente.

La CTR riteneva che “nella fattispecie, difetta totalmente il presupposto della edificabilità del terreno per l’applicazione dell’imposta. Il terreno infatti essendo stato destinato nel P.R.G. a verde pubblico e verde pubblico attrezzato, non è suscettibile di alcun intervento edificatorio da parte del proprietario. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 10 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. Insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Infondata è la censura di insufficiente motivazione, avendo la CTR escluso la edificabilità del terreno in considerazione della destinazione a verde pubblico.

Inammissibili sono i quesiti di diritto sia in quanto privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008), sia perchè formulati in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice (Sez. U, Sentenza n. 27347 del 18/11/2008): nel caso in esame si verte infatti sulla imponibilità ad ICI di aree ricadenti in zona bianca, ed aventi previsione edificatoria: “verde pubblico e verde pubblico attrezzato”.

Peraltro la censura è infondata avendo questa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008) , proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L’Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA