Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5741 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18141-2019 proposto da:

FRATELLI B. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA n.

7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO CANEPA e

SARITA DE LUCA;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA BORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Fratelli B. srl impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Firenze sei avvisi di accertamento, notificati in data 11.6.2015, del complessivo importo d Euro 29.592,42, oltre interessi e sanzioni emessi dalla Regione Toscana per imposte regionali sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio relativamente agli anni dal 2010 e 2011.

2. La CTP rigettava i ricorsi

3. La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente e l’adita Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello eliminando le sanzioni e confermando la legittimità delle pretese fiscali I giudici di seconde cure, per quanto interessa in questa sede, rilevavano che l’imposizione dell’Addizionale Regionale, parametrata sul canone della concessione, era stata regolarmente disposta dalla Regione Toscana ed era rispettosa del principio di riserva di legge

4. Avverso la sentenza della CTR la soc. Fratelli B. srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Ente territoriale regionale si è costituito depositando controricorso. La contribuente ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 281 del 1970, art. 2, della L.R n. 2 del 1971, art. 1, e della L. n. 84 del 1994, artt. 6 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3; si sostiene che il regime fiscale delle concessioni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato risultante dal combinato disposto della L. n. 281 del 1970, art. 2, della L.R. n. 2 del 1971, art. 1, non trovi applicazione con riferimento alle concessioni demaniali assentite dalle Autorità portuali istituite con la L. n. 84 del 1994 che presentano caratteri specifici e singolari, sia dal punto di vista soggettivo-che oggettivo; in particolare il canone è determinato non dallo stato ma da una autorità amministrativa che lo incassa per l’intero e l’impresa terminalista, che è tenuta fornire adeguate garanzie economiche e professionali, a differenza degli altri concessionari, deve non solo utilizzare il bene demaniale e realizzare i propri interessi economici ma anche raggiungere risultati incrementativi dell’economia portuale.

2 Il motivo è infondato.

2.1 E’ opportuno passare in rassegna la normativa che interessa la questione sottoposta allo scrutinio di questo Collegio.

2.2 La L. n. 281 del 1970, all’art. 2, ha previsto l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche. La norma individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi del tributo (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione.

2.2 La L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis al giudizio in oggetto (quale risultante dalla modifica apportata dalla L.R. Toscana n. 85 del 1995, non venendo in rilievo, in relazione all’anno d’imposta (2006) oggetto di accertamento, l’ulteriore modifica di cui alla Regione Toscana n. 77 del 2012) prevede che l’imposta è commisurata al 15 % (aliquota) del canone di concessione statale.

2.3 Il D.L. n. 400 del 1993, art. 1, convertito in L. n. 494 del 1993, stabilisce, alla lett. d) tra le concessioni demaniali marittime, in relazione all’oggetto, quelle per attività di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; l’art. 3 disciplina i criteri direttivi per la determinazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico – ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, stabilendo gli importi a mq in ragione delle diverse categorie di beni (tra cui gli specchi acquei) ivi previste e della diversa natura degli impianti funzionali all’occupazione e l’art. 4 del suddetto decreto ne regolamenta le modalità di aggiornamento annuale, il decreto medesimo, art. 7, al comma 1, prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994), possano adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, ” che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso”.

2.4 Il D.Lgs. n. 68 del 2011, art. 8, comma 1, ha quindi previsto che, “Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri” oltre agli altri tributi indicati dalla norma, “l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile.

2.5 La Regione Toscana, in attuazione di tale disposizione statale, ha previsto nella L.R. n. 77 del 2012, all’art. 11, che ” l’imposta regionali sulle concessioni statali per l’occupazione o l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato istituita ai sensi della L. n. 281 del 1970, art. 2, non si applica a decorrere da periodo di imposta 2013 alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di Piombino e delle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara”.

2.6 Dall’esame del quadro normativo sopra riportato è evidente che, con riferimento alle annualità oggetto dell’avviso di accertamento, il tributo in questione, fissato in sede di normativa primaria, nei sui presupposti impositivi, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni, trova piena applicazione anche alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio restando unicamente demandata alla facoltà dell’Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l’ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge, relativa, posta dall’art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati (Cass. S.U. n. 18262/2004; 21136/2016 e 6061/2017).

2.7 Va, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale “ai sensi della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, comma 1, nonchè ai sensi della L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, comma 1, presupposto dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l’occupazione e l’uso assentiti dagli stessi, indipendentemente dall’Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato”(Cass. n. 11655/2015 e 11652/2015 e più recentemente Cass.n. 6714/2020).

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e, si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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