Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 574 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25002/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 545/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caltanissetta, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, che ha rigettato l’appello presentato avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva annullato il provvedimento di diniego dell’istanza di definizione presentata da M.M.M. per i ritardati ed omessi versamenti sul presupposto del mancato versamento dell’intero importo dovuto della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, avendo corrisposto la sola rata minima di Euro 3.000 ed omettendo il versamento delle rate successive.

2. Nessuno si è costituito per la controparte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e artt. 7, 8, 9, 15 e 16. Rileva in particolare la differenza tra il condono in oggetto ex art. 9 bis, di natura clemenziale, e i condoni premiali di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, di natura premiale, perfezionantisi con il pagamento della prima rata e la presentazione dell’apposita istanza. Premesso che ogni condono tributario ha natura eccezionale e che ognuno di essi presenta una propria specifica disciplina di stretta interpretazione, nel primo caso la clemenza accordata dal legislatore è subordinata all’integrale e tempestivo pagamento del debito erariale non essendo prevista alcuna norma che, come invece negli altri casi, consenta l’efficacia della definizione pur a fronte di un omesso versamento delle rate successive alla prima.

2. Con un secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia avendo la sentenza omesso di esporre le ragioni giustificatrici della decisione limitandosi unicamente a richiamare, peraltro erroneamente, la ordinanza n. 6370 del 2006 della Corte di cassazione, da qui facendo discendere una presunta volontà del legislatore circa la validità del condono a seguito del pagamento della sola prima rata.

3. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, ha ritenuto, in condivisione di quanto già affermato dalla Commissione provinciale, che, con riguardo al condono di specie (ovvero appunto quello disciplinato dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis), il pagamento della prima rata sia atto sufficiente a determinare l’irrevocabilità dello stesso senza che possa rilevare in senso contrario l’omesso versamento delle successive rate. Tale assunto, tuttavia, si pone in contrasto con quanto già ripetutamente enunciato da questa Corte; in più pronunce, espressione di un indirizzo consolidato, si è infatti affermato che il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (Sez. 6, n. 10650 del 07/05/2013, Rv. 626645; Sez. 6, n. 25238 del 08/11/2013, Rv. 629201). Di contro, la sentenza impugnata pare fare leva su pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 6370 del 22/03/2006, non massimata) che, però, attiene, a ben vedere, proprio al diverso condono premiale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 e, dunque, ad una disciplina non applicabile alla fattispecie in esame.

Ciò che impone, in definitiva, assorbito il secondo motivo, la cassazione della sentenza impugnata e, decidendosi nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo giacchè infondato alla luce della giurisprudenza appena sopra ricordata.

Peraltro, l’intervenuto consolidamento dell’indirizzo in oggetto in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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