Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5739 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34385-2019 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO

BOCCARDO, 26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO FREDELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato OTELLO MILAURO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1270/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.G. convenne in giudizio l’Allianz s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, davanti al Giudice di pace di Gallipoli, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lei subiti in un sinistro stradale conseguente al comportamento scorretto di un automobilista rimasto non identificato.

A sostegno della domanda espose che in ora serale, mentre stava percorrendo la strada provinciale da (OMISSIS) a (OMISSIS), giunta ad un incrocio, un’autovettura si era immessa sulla sua strada senza rispettare l’obbligo di precedenza, urtandola contro il fianco destro e facendole perdere il controllo del mezzo, che finiva contro un muretto e poi si capovolgeva. L’auto si era poi dileguata, senza possibilità di identificazione.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace, fatta svolgere una c.t.u. ed espletata prova per interrogatorio e per testi, accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento di Euro 2.500 per danni alla vettura ed Euro 3.392,60 per danni alla persona, oltre al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Allianz e il Tribunale di Lecce, con sentenza del 9 aprile 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della L. e l’ha condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Lecce ricorre L.G. con atto affidato ad un solo motivo.

L’Allianz s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per travisamento della prova.

La censura contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e, in particolare, la maggiore credibilità attribuita alla teste D.G. rispetto al teste F., l’asserita non compatibilità dei danni subiti dalla vettura con la dinamica dell’incidente descritta dall’appellante e l’attribuzione di una velocità eccessiva alla L..

1.1. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).

1.2. Nella specie il Tribunale, con un accertamento motivato in modo congruo e privo di vizi logici, ha rilevato che la dinamica del sinistro come descritta dall’attrice non aveva trovato conferma nell’espletata istruttoria. Le riparazioni eseguite, infatti, non apparivano compatibili con un urto avvenuto lungo la fiancata destra della vettura; né la L. né il teste F. avevano dichiarato di ricordare la localizzazione dell’urto; la teste D.G., che viaggiava sull’auto del F., aveva dichiarato di non saper descrivere le modalità del sinistro, che pure la L. aveva dipinto come estremamente grave. Non era chiara neppure la vigenza di un obbligo di precedenza a carico della presunta vettura pirata, mentre era da affermare che la L. viaggiasse ad una velocità non consentita.

A fronte di questa ricostruzione la ricorrente, mentre fa riferimento ad una serie di atti e documenti senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ribadisce considerazioni in punto di fatto già valutate dal Tribunale, insistendo su presunti errori di valutazione delle prove compiute dal giudice d’appello.

Osserva la Corte, inoltre, che la sentenza impugnata contiene, in effetti, un’ipotesi ricostruttiva incongrua con la scelta decisionale effettivamente assunta, là dove il Tribunale afferma che il sinistro era da “ascriversi a colpa anche solo parziale della conducente della Lancia Y la quale, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, osservava una velocità di crociera del tutto spropositata”. In presenza di una responsabilità parziale, infatti, la domanda dell’odierna ricorrente avrebbe dovuto essere accolta, anche se solo in parte, come sollecita la ricorrente. Il rilievo, però, non coglie nel segno perché la sentenza impugnata – al di là dell’appena ricordata incongrua prospettazione, da intendere come mera ipotesi, alla luce del complessivo impianto della motivazione – dimostra di avere chiaramente ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo non dimostrata la versione fornita dalla L. e pervenendo quindi al rigetto integrale della sua domanda.

Per cui, in definitiva, la censura del ricorso in esame tende a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e sollecita questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società di assicurazione.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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