Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5739 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16635-2019 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARSILI FELICIANGELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENO CIARROCCHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente-

contro

AGENZIA RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERVIZI

RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. I.E. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno l’intimazione di pagamento, relativa ad un debito tributario di Euro 67.646,67, fondata su quattro cartelle di pagamento che, a loro volta, traevano origine da cinque avvisi di accertamento di accertamento per gli anni 1997-2001 emessi nei confronti della società Piccole Orme di I.E. e R. snc e dei due soci illimitatamente responsabili per omessa presentazione annuale dei redditi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo non prescritto il credito fiscale, gli interessi e le sanzioni in quanto non era decorso il termine decennale in presenza di atti interruttivi.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in accoglimento dell’eccezione preliminare proposta dall’Agenzia dell’Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso avendo fatto valere il ricorrente vizi che riguardavano i prodromici atti che, benchè ritualmente notificati, non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso mentre l’Agente di Riscossione non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione I.E. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 comma 1, lett. c), e art. 50, comma 2, in quanto il contribuente aveva eccepito l’eccezione di decadenza dal potere di emettere le cartelle di pagamento e di prescrizione del credito tributario, degli interessi e delle sanzioni.

2. Il motivo è fondato nei limiti di quanto appresso precisato.

2.1 E’ pacifico, in quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, che il contribuente abbia reiterato con l’atto di appello le censure, esaminate e disattese dal giudice di primo grado, relative alla decadenza dal potere dell’Amministrazione dal potere emettere cartelle esattoriali ed abbia eccepito la prescrizione del credito tributario, degli interessi e delle sanzioni.

2.2 I giudici di seconde cure, aderendo all’eccezione preliminare sollevata dall’appellato, hanno dichiarato inammissibili i motivi di appello sul presupposto che le doglianze degli appellanti afferivano non all’atto di intimazione ma ai prodromici avvisi di accertamento e cartelle di pagamento mai impugnati sebbene ritualmente notificati.

2.1 Orbene, essendosi ormai i crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale. 2.2 Va, infatti, riconosciuto l’attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella.

2.3 La CTR ha, quindi, errato nell’aver interdetto tale accertamento.

3. In accoglimento del ricorso va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente procedimento.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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