Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5739 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13919-2019 R.G. proposto da:

C.F., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIA CITARELLA;

– ricorrenti –

contro

CALISA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresenta e difesa dagli avvocati VITTORIO PIETRO

CANEPA, RAFFAELE SPERATI, RODOLFO BOZZO, MARCELLO MARESCA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

LIVORNO, depositata il 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il proposto

regolamento di competenza.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.F. e S.R. pignoravano la nave di proprietà della società Calisa S.p.a. sulla base di titoli esecutivi costituiti da due sentenze della Corte di appello di Catania che, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato ai predetti, aveva condannato la predetta società alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni;

entrambi i lavoratori avevano poi esercitato il diritto di opzione e richiesto il pagamento di 15 mensilità della retribuzione goduta in luogo del ripristino dei rapporti di lavoro;

il pignoramento veniva eseguito presso il Tribunale di Livorno e veniva convertito, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., a seguito di istanza della debitrice Calisa S.p.a.;

la società Calisa S.p.a. proponeva opposizione all’esecuzione assumendo che le sentenze della Corte di appello di Catania non costituissero titolo esecutivo ed otteneva dal giudice dell’esecuzione la sospensione del processo esecutivo;

il giudizio di merito oppositivo veniva introdotto dalla società davanti al Tribunale di Livorno, quale giudice nella cui circoscrizione si trovava la nave;

C.F., a sua volta, ha introdotto il giudizio di merito davanti al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, e, nel giudizio introdotto dal datore di lavoro dinanzi al Tribunale di Livorno, ha eccepito l’incompetenza territoriale;

il Tribunale di Livorno ha rigettato l’eccezione di incompetenza e trattenuto la competenza sulla base del rilievo che la stessa (id est: la competenza) dovesse individuarsi alla stregua delle norme del codice della navigazione (artt. 643 e 667 c.n.);

con la medesima ordinanza, il Tribunale di Livorno ha disposto la prosecuzione del giudizio, nel merito, rinviando la causa per l’espletamento di una consulenza tecnica;

l’ordinanza del Tribunale di Livorno è stata impugnata con regolamento di competenza, affidato ad un unico ed articolato motivo, da C.F. e S.R.;

ha depositato memoria Calisa S.p.A.;

il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la proposta istanza di regolamento è, in primo luogo, ammissibile;

il Tribunale ha espressamente statuito sulla competenza sicchè la pronunciata ordinanza, resa ai sensi dell’art. 420 c.p.c., è senz’altro suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c.;

nel merito, si controverte circa l’individuazione del giudice competente per il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2;

come noto (v. art. 616 c.p.c.), il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione è giudizio autonomo rispetto a quello di esecuzione e deve, pertanto, svolgersi secondo le consuete regole del giudizio di cognizione, a cominciare da quelle sulla competenza;

la controversia concreta riguarda due rapporti di lavoro e trae origine da un’impugnativa di licenziamento;

per effetto dell’art. 618 bis c.p.c., – e del rinvio in esso operato -, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., la competenza a decidere l’opposizione all’esecuzione è determinata in base alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

invero, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 3230 del 2010), l’art. 618 bis c.p.c., comma 2, (come modificato dalla L. n. 52 del 2006), nella parte in cui prevede che, in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata (id est: “nei casi previsti dall’art. 615, comma 2, (…)”), la competenza del giudice dell’esecuzione resta ferma solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, intende riferirsi esclusivamente all’adozione di provvedimenti ordinatori e interinali(quali la sospensione dell’esecuzione), sicchè alcuna riserva, in favore del giudice dell’esecuzione, sussiste al di fuori di tali ristrette ipotesi;

la fattispecie presenta una peculiarità, venendo in rilievo rapporti

di lavoro marittimo, la cuì disciplina è da sempre connotata da particolari caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile al

lavoro comune;

l’impugnata ordinanza individua il Tribunale di Livorno, quale Giudice competente, per essere detta Autorità quella nella cui circoscrizione si trova la nave, ai sensi dell’art. 643 c.n.;

il provvedimento non è corretto;

l’art. 643 c.n., disciplina, infatti, la competenza del giudice dell’esecuzione forzata di navi o galleggianti e non dunque quella che viene in rilievo nella presente controversia;

si ribadisce che la causa riguarda il giudizio di cognizione, introdotto a seguito di opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, in cui si discute, pacificamente, di questioni rientranti nell’art. 409 c.p.c.;

il Giudice competente è dunque il Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c., ed in coerenza con quanto affermato dalla Corte Cost. n. 29 del 1976;

tuttavia, venendo in considerazione controversie individuali di lavoro marittimo, come precisato da questa Corte (v. Cass. sez. un. n. 17443 del 2014 che richiama Cass., sez. un., n. 5944 del 1982), la competenza territoriale del giudice deve individuarsi in base ai criteri di collegamento fissati dall’art. 603 c.n., poichè, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 29 cit., dichiarativa della illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogata, nè esplicitamente, nè implicitamente, dalla L. n. 533 del 1973, sulla disciplina delle controversie di lavoro (Cass. 8 giugno 2001 n. 7823);

alla stregua di quanto precede, la competenza è, dunque, del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, per essere quest’ultimo, sulla base delle reciproche difese, il giudice competente a conoscere dei rapporti di lavoro dedotti in causa, alla stregua dei criteri di cui all’art. 603 c.n., (che prevede, quali fori alternativi, oltre al luogo dove è cessato il rapporto di lavoro anche il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave);

in conclusione, va accolta la richiesta di regolamento e dichiarata, in merito alla proposta opposizione all’esecuzione, la competenza del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, con prosecuzione dinanzi allo stesso della causa, già introdotta dagli odierni ricorrenti;

al Tribunale di Catania è demandato di provvedere anche in merito alle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale di Livorno e dichiara la competenza del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, cui è rimessa la causa anche per le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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