Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5738 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29088 del 2020 proposto da:
C.R., T.D.R., T.V., domiciliati in
Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione
e rappresentati e difesi dall’Avvocato Gaetano Caponnetto, per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Empedocle s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della
Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’Avvocato Caterina
Piraino, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e:
Anas S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2020 della CORTE D’APPELLO di Palermo,
depositata il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
SCALIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. C.R., T.D.R. e T.V. ricorrono con unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Palermo, pronunciando D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, in un giudizio di opposizione alla stima – in cui erano stati riuniti i ricorsi proposti dai ricorrenti e da Empedocle Scpa, quest’ultima quale contraente generale per Anas, in esito all’esproprio dei terreni in proprietà dei privati intervenuto per la realizzazione delle opere di adeguamento a quattro corsie della SS (OMISSIS) nel tratto dal km (OMISSIS) al km (OMISSIS) – ha determinato la giusta indennità di esproprio in Euro 210.353,40, quanto ai terreni siti (OMISSIS) in catasto al foglio di mappa n. (OMISSIS), p.lle nn. (OMISSIS) (già (OMISSIS)), (OMISSIS) (già (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (già (OMISSIS)), ed in Euro 77.421,74 l’indennità di occupazione temporanea, con ordine alla Empedocle di depositare le indicate somme presso la Cassa depositi e prestiti.
La Corte di merito ha escluso che il pregiudizio dedotto dagli espropriati, di non poter più esercitare l’azienda, denominata “Grottarossa”, sul terreno oggetto di esproprio potesse essere indennizzato, essendo l’indicata indennità commisurata, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 33, secondo costante giurisprudenza di legittimità, al valore venale del terreno e non dell’azienda commerciale sullo stesso insistente.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Empedocle Scpa.
2. Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis. c.p.c., n. 1.
In tema di espropriazione parziale il fatto che, estinto il diritto di proprietà, e quindi il minor diritto di godimento, risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, non comporta che l’espropriazione si estenda al diritto dell’imprenditore, né comporta che sia acquisita all’espropriante l’azienda organizzata dall’imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda; l’indennità di espropriazione non può superare infatti in nessun caso il valore determinabile con l’applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la precedente attività (Cass. n. 19689 del 03/10/2016; Cass. n. 8229 del 06/04/2009; Cass. n. 2424 del 31/01/2008; Cass. n. 11782 del 21/05/2007).
3. I giudici di appello si sono correttamente attenuti al richiamato principio, consolidato nelle affermazioni di questa Corte, ed il ricorso, incapace di sostenere del primo un mutamento di indirizzo, è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.
4. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.
Spese liquidate come in dispositivo secondo soccombenza nei rapporti tra ricorrenti e Empedocle s.c.p.a, essendo Anas S.p.A. solo intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere, in solido, a Empedocle s.c.p.a e Anas s.p.a. le spese di lite che liquida in Euro 3.000,0 ciascuno per compensi, ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettari ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022