Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5738 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4578-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

100% LATINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2334/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con sentenza nr 2334/2018, depositata in data 19/7/2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativo all’avviso di accertamento per tributi Iva, Irpef, Irap e Ires 2008 avverso la sentenza n. 3306/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso proposto dalla 100% Latino Associazione Sportiva Dilettantistica. La CTR confermava la decisione di primo grado, sia pur per la diversa ragione della violazione da parte dell’Ufficio dell’obbligo del contraddittorio prescritto dalla L. n. 212 del 2020, art. 12, comma 7, per non aver esaminato le memorie al PVC presentate dal contribuente.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 26.1.2019, l’Agenzia delle Entrate affidato due motivi; la contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In data 30.1.2020 è pervenuta istanza dell’Avvocato dello Stato di estinzione del giudizio per essersi il contribuente avvalso della procedura di definizione della controversia del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto. In allegato alla richiesta vi è nota dell’Agenzia delle Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani che conferma che il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo a perfezionare in tal modo la procedura.

1.1 Alla luce di tale circostanza va quindi dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.

2. Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipato così come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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