Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5737 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo

studio dell’avv. D’AMARIO FERDINANDO, dal quale è rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 57/2007/1 depositata il 3/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.P. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 144/05/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 64061 ICI 2002, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente.

La CTR riteneva che “non possa essere condivisa la tesi del Comune per il quale l’inserimento del terreno nel PRG con destinazione a verde pubblico e verde pubblico attrezzato comporta di se stesso la medesima valutazione di edificabilità degli altri immobili edificabili”….la previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un’area destinata a uso pubblico, peraltro a verde pubblico, non vale ad attribuirle una natura edificatoria pari a quella di un’area che questi limiti non ha…..non può sicuramente accettarsi che la valutazione ai fini dell’applicazione dell’ICI sia poi fatta,, allo stesso modo e con lo stesso valore di mercato delle aree che hanno concreta ed attuale capacità edificatoria.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e dell’art. della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area.

Formula i quesiti : se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2, imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.

Se il vicolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968, art. 2, il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.

La censura è inammissibile in quanto i quesiti non risultano formulati con riferimento alla fattispecie concreta avendo la CTR ha respinto l’appello sul rilievo che la valutazione ai fini dell’applicazione dell’ICI – non possa essere compiuta -, per un’area destinata a verde pubblico, allo stesso modo e con lo stesso valore di mercato delle aree che hanno concreta ed attuale capacità edificatoria.

Peraltro la censura è infondata avendo questa sezione (Sez. 5^, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008), proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L’Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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