Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5737 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18322-2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUNO MALATTIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5450/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con sentenza nr 5450/2017, depositata in data 18/12/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente relativo all’avviso di accertamento per ripresa fiscale dell’imposta da reddito di capitale, avverso la sentenza n.414/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva rigettato il ricorso proposto V.F.; la CTR confermava la decisione di primo grado rilevando che il contribuente non aveva assolto all’onere di fornire elementi probatori idonei a superare la presunzione di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione V.F., affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

3. Con ordinanza del 10.7.2019 questa Corte, preso atto del deposito dell’istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi da 8 a 10, rinviava la causa a nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In data 29 maggio 2020 è pervenuta istanza dell’Avvocato dello Stato di estinzione del giudizio per essersi il contribuente avvalso della procedura di definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto. In allegato alla richiesta vi è nota dell’Agenzia delle Direzione Provinciale di Lecco che conferma che il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo a perfezionare in tal modo la procedura.

1.1 Alla luce di tale circostanza va quindi dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.

2. Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipato così come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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