Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5736 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5005-2020 proposto da:

ABACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 7460/2019 del TRIBUNALE di VERONA,

depositato il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Verona ha respinto l’opposizione di Abaco s.p.a. allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., relativamente a un maggior credito per tributi locali;

ha motivato la decisione affermando che (i) l’opponente non aveva prodotto copia dello stato passivo e della comunicazione di esecutività, così da rendere impossibile l’accertamento relativo alla prospettata soccombenza e alla tempestività dell’opposizione; (ii) al procedimento, in quanto di natura impugnatoria, doveva dirsi applicabile l’art. 347 c.p.c., in ordine all’onere dell’impugnante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata onde consentirne l’esame da parte del giudice dell’impugnazione;

la società Abaco ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, denunziando la violazione o errata applicazione della L. Fall., art. 99, e dell’art. 2697 c.c., in quanto il provvedimento contrasterebbe col più recente orientamento di questa Corte secondo cui la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio; assume che l’atto di opposizione al passivo aveva d’altronde ben indicato e trascritto l’esatto contenuto del decreto col quale il giudice delegato aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo, cosicché il tribunale di Verona avrebbe potuto e dovuto procedere all’indagine di merito a esso devoluta;

in prossimità dell’adunanza la società ha depositato anche una memoria;

la curatela non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – per quanto questa Corte abbia affermato che la verifica della tempestività dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, è questione rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, sicché è dovere del giudice controllare la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (v. Cass. n. 24551-16, Cass. n. 9464-21), resta il fatto che il tribunale di Verona ha reso la decisione sulla scorta di un ben differente assunto: quello per cui spettava invece all’opponente l’onere di produrre in ogni caso la comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo (L. Fall., art. 97), in aggiunta alla copia del provvedimento ex art. 347 c.p.c., onde consentire la verifica della tempestività dell’opposizione;

II. – è decisivo constatare che la ricorrente ha appuntato le sue doglianze sulla sola questione della produzione della copia (autentica) del provvedimento impugnato, ma nessuna censura ha svolto nei confronti della suddetta specifica ulteriore affermazione del giudice a quo; la quale invece integra un’autonoma ratio idonea a sorreggere da sola il rigetto dell’opposizione, per quanto in rito;

III. – per costante giurisprudenza, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. Sez. U n. 7931-13, Cass. n. 9752-17, Cass. n. 18119-20);

tale è la situazione di specie, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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