Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5736 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30921-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6224/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello principale proposto dall’ex legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex legale rappresentante della società contro l’avviso di accertamento, notificato prima della dichiarazione di fallimento della società, relativo ad IRES ed IVA per l’anno d’imposta 2014.

Riteneva la CTR – per quel che rileva in questa sede – che l’interesse sostanziale ad impugnare l’atto impositivo, in carenza di attività del curatore fallimentare, sussiste anche per l’amministratore di società di capitali, stante le conseguenze negative di carattere civile (come ad esempio la potenziale sottoponibilità all’azione di responsabilità per mala gestio), diverse dall’estensione del fallimento della società al socio (non prevista per le società di capitali), riconducibili alla definitività dell’atto impositivo.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Controparte è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 43 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, per avere la CTR, rigettando il gravame incidentale dell’Ufficio, confermato che la legittimazione ad impugnare l’atto impositivo spetta anche all’ex legale rappresentante della s.r.l. fallita e non unicamente al curatore. Il ricorso si palesa inammissibile.

Nelle controdeduzioni in appello con gravame incidentale ritualmente riprodotte in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – si legge: “L’ufficio, in sede di redazione della memoria di costituzione e risposta, ha eccepito, anche, la inammissibilità del ricorso perchè proposto, in costanza di società fallita, dall’ex legale rappresentante e non dal curatore fallimentare. La CTP, in tema, ha rigettato l’eccezione dell’ufficio osservando che, a norma dell’art. 43 della L.F., con interpretazione costituzionalmente orientata, il fallito ha titolo ad agire in giudizio ove sia palese l’inerzia del curatore fallimentare. Non condividendo, sul punto, la sentenza, questo ufficio la impugna incidentalmente eccependo quanto segue. Anche se nell’art. 43 della L.F. nulla è detto, la costante giurisprudenza della CSC ha affermato il principio (ormai, pacifico) che il fallito possa agire in giudizio in caso di inerzia del titolare della procedura, ovvero del curatore del fallimento. Detto principio di civiltà giuridica, però, non è applicabile al caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. Nella specie, come agevolmente rilevabile, è stata assoggettata a sentenza dichiarativa di fallimento società di capitale (srl) che, come è noto, sono soggetti di diritto a personalità giuridica completa, pertanto, la sentenza non spande effetti sulle persone fisiche di coloro che hanno avuto, della predetta, legale rappresentanza. (…) L’art. 43 della L.F., a chiare lettere, si riferisce ai casi di fallimento delle persone fisiche. L’articolo in rassegna non è applicabile alle società di capitale, pertanto, l’ex legale rappresentante non ha titolo, anche in caso di inerzia provata del curatore, a proporre azioni in giudizio soprattutto perchè la vicenda processuale, anche se dovesse essere, per la fallita società, negativa, nulla provocherebbe nei suoi confronti (…)”.

Dal tenore dell’atto di controdeduzioni con appello incidentale si evince – in modo inequivoco – che l’Ufficio ha censurato la sentenza di primo grado per il fatto di aver riconosciuto la legittimazione ad agire all’ex legale rappresentante di società di capitali, sul rilievo che il principio di diritto racchiuso nell’art. 43 della L.F., per come costantemente interpretato da questa Corte, secondo cui il fallito è legittimato ad agire in giudizio in caso di inerzia del curatore fallimentare, è applicabile solo al caso di fallimento di persone fisiche e non già di società di capitali. In tale prospettiva, l’ex legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. non aveva titolo, pur se fosse stata provata l’inerzia del curatore, ad agire in giudizio poichè non avrebbe potuto subire, anche nel caso in cui il processo si fosse concluso in senso sfavorevole per la società fallita, alcuna conseguenza pregiudizievole.

La sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità del ricorso perchè proposto dall’ex legale rappresentate della società fallita e non dal curatore, è stata dunque impugnata dall’Ufficio sulla base dell’unico rilievo che l’ex legale rappresentante di società di capitali non è mai legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso nei confronti della società dichiarata fallita; l’inerzia del curatore, nell’impostazione difensiva dell’appellante incidentale, non assume dunque alcun rilievo nell’ipotesi di fallimento di società di capitali, dovendosi in tal caso escludere in radice la facoltà dell’ex legale rappresentante di impugnare l’atto impositivo.

Il thema decidendum del giudizio di appello risulta in tal modo circoscritto alla dedotta esclusione della legittimazione ad agire dell’ex legale rappresentante, per il sol fatto che trattasi di società di capitali, senza alcuna contestazione in merito alla questione della sussistenza, nel caso di specie, dell’inerzia del curatore. Tale questione, che postula un accertamento di fatto riguardo alla individuazione delle ragioni che avevano determinato l’inerzia del curatore, non può considerarsi direttamente connessa con quella dedotta in appello per la semplice ragione che – come si è osservato – nella prospettiva dell’appellante incidentale essa non assume rilevanza nel caso di fallimento di società di capitali.

Consegue che il ricorso per cassazione – con il quale si impugna la decisione della CTR per avere riconosciuto all’ex legale rappresentante della società la legittimazione ad agire in ogni caso di inerzia del curatore, dovendosi invece distinguere tra mera inerzia, potenzialmente dovuta anche ad una precisa scelta del curatore, ed inerzia cui si accompagni il disinteresse del curatore per il diritto controverso – deve essere dichiarato, involgendo una questione che non ha costituito oggetto del giudizio di appello, inammissibile.

Le considerazioni svolte consentono di superare i rilievi difensivi svolti in memoria dalla ricorrente.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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