Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5734 del 07/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.07/03/2017), n. 5734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22450/2014 proposto da:
EDICA COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del liquidatore legale rappresentante in carica pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo
studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIER PAOLO PAPINI, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso
lo studio dell’avvocato OTTORINO GIUGNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIULIANA GUALDI, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1032/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
emessa il 20/03/2012 e depositata il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Flaminia Agostinelli (delega Avvocato Pier Paolo
Papini) per la ricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – La Corte d’appello di Bologna, respingendo il gravame della Edica Costruzioni s.r.l. in liquidazione, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena aveva revocato, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, l’atto con cui il 16 febbraio 1999 la predetta società aveva acquistato dalla (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita dopo circa otto mesi, quattro complessi immobiliari per il prezzo complessivo Lire 768.000.000.
La Corte ha escluso che l’essere stato stipulato l’atto in adempimento di due contratti preliminari debitamente trascritti, agli effetti di cui agli artt. 2645 bis e 2775 bis c.c., incidesse negativamente sulla revocabilità dello stesso, e ha osservato che la società appellante ben avrebbe potuto sottrarsi all’obbligo di stipulare il contratto definitivo avvalendosi della eccezione di cui all’art. 1461 c.c.. Ha inoltre desunto la scientia decoctionis in capo alla medesima società dalle seguenti circostanze: gli stretti legami di parentela tra i legali rappresentanti delle società contraenti; lo stretto collegamento tra le stesse società, che avevano stipulato un contratto di affitto al fine di preservare l’unità produttiva della (OMISSIS); i due atti di pignoramento presso terzi notificati alla Edica Costruzioni per debiti dell’altra società.
La Edica Costruzioni ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.
3. – Con il primo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione, la ricorrente si duole che la Corte d’appello avrebbe desunto la scientia decoctionis da meri elementi indiziari del tutto insufficienti.
3. 1 – Tali motivi non possono trovare accoglimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il presupposto soggettivo, ai sensi della L. Fall., art. 67, è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d’insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, ma la relativa dimostrazione può fondarsi anche su elementi indiziari, purchè caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. (ex multis, Cass. 5256/2010, 14978/2007, 7298/1997, 10886/1996).
Nella specie, la Corte d’appello ha indicato una serie di elementi indiziari dai quali ha tratto il convincimento che la società acquirente era a conoscenza dello stato d’insolvenza della venditrice, mentre le contestazioni della valenza probatoria di tali elementi, contenute nel ricorso, non superano la soglia delle censure di merito.
4. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1461 c.c., si lamenta che i giudici di appello abbiano omesso qualsiasi verifica dell’effettivo deterioramento delle condizioni economiche della società promittente venditrice, che giustifica la sospensione della prestazione di controparte ai sensi della predetta norma.
4.1. – Il motivo è infondato, perchè la revocatoria fallimentare è basata appunto sul presupposto dello stato d’insolvenza del solvens, che si presume sussistente nel periodo sospetto.
5. – Con il quinto motivo si sostiene l’applicabilità, nella specie, della riduzione a sei mesi di detto periodo, introdotta dalla novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80).
5.1. – Il motivo è infondato perchè la riduzione di cui trattasi, introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. cit., si applica soltanto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, alle azioni proposte nell’ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche (Cass. 24868/2015, 20834/2010). Il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., invece, era già stato dichiarato alla data di entrata in vigore della novella”;
che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che pertanto il ricorso va rigettato;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.100,00, ci cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017