Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5734 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26713-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato S.S.;

– ricorrente –

contro

COMUNE TARQUINIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato EMANUELA

CAPPELLACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 gennaio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.D. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 emessi dal Comune di Tarquinia. Riteneva la CTR fondata l’eccezione di tardività dell’appello formulata dal Comune, in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata e pubblicata il 24 ottobre 2016 e l’atto di appello era stato notificato il 26 aprile 2017, oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c..

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Tarquinia.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata. Sostiene il ricorrente che la CTR, anzichè dichiarare l’inammissibilità del gravame, avrebbe dovuto rimettere in termini l’appellante, poichè “le differenti date operate dalla cancelleria hanno tratto in errore scusabile l’appellante”.

Il ricorso appare anzitutto inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, in quanto in esso è fatto generico riferimento alle “differenti date operate dalla cancelleria” che avrebbero tratto in errore scusabile l’appellante, senza alcuna ulteriore specificazione.

Il ricorso è comunque infondato.

Va rammentato che “L’appellante che si sia limitato a resistere all’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata ex adverso, ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l’atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell’appello deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini, poichè quest’ultima, tanto nella versione prevista dall’art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di cui al novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa” (Cass. n. 19290 del 2016).

Orbene, dal ricorso per cassazione non emerge che l’appellante abbia formulato, a fronte dell’eccezione di tardività del gravame sollevata dall’Ufficio, apposita istanza di rimessione in termini, sicchè il ricorrente non può censurare in questa sede la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Per completezza va osservato che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile nell’omesso rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., termine che decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto da parte della cancelleria degli obblighi di comunicazione alle parti (in termini, Cass. n. 5946 del 2017).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Tarquinia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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