Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5733 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. II, 09/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F., C.G. e C.M. –
rappresentati e difesi per procura speciale a margine del ricorso
dall’avv. Cappa Stefano del foro di Milano e dall’avv. Lidia
Ciabattini, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma,
al piazzale Clodio, n. 32;
– ricorrenti –
contro
Comune di Castello D’Agogna – in persona del sindaco – rappresentato
e difeso in virtu’ di Delib. G.M. n. 92 del 2004 e procura a margine
del controricorso dall’avv. Colli Davide del foro di Vigevano e
dall’avv. Valenzise Carolina, presso la quale e’ elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Monte delle Gioie, n. 13;
– controricorrente –
sul ricorso n. 22436/04 proposto il 18 ottobre 2004 da:
Comune di Castello D’Agogna — in persona del sindaco – rappresentato
e difeso in virtu’ di Delib. G.M. n. 92 del 2004 e procura a margine
del controricorso dall’avv. Colli Davide del foro di Vigevano e
dall’avv. Valenzise Carolina, presso la quale e’ elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Monte delle Gioie, n. 13;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
M.F., C.G. e C.M. —
elettivamente domiciliati in Roma, al piazzale Clodio, n. 32, presso
dall’avv. Ciabattini Lidia;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2357 del 29
luglio 2003 – non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 27
gennaio 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;
udito per il Comune di Castello D’Agogna l’avv. Donatella Geromel per
delega dell’avv. Valenzise;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 febbraio 1990, M.F., C.G. e C.M. convennero il Comune di Castello d’Agogna davanti al Tribunale di Vigevano e, premesso che il convenuto, senza regolare procedimento ablativo, aveva occupato e trasformato in strade pubbliche dei suoli di cui essi erano proprietari, domandarono la condanna del Comune al pagamento in loro favore dell’indennita’ per la verificatasi accessione invertita. Si costitui’ il comune, eccependo che sui suoli si era costituita una servitu’ di uso pubblico ad opera dell’originario proprietario, e nel corso del giudizio eccepi’, altresi’, la dicatio ad patriam e l’usucapione dei suoli, nonche’ la prescrizione dell’obbligazione risrcitoria. Con sentenza dell’1 febbraio 2002 il Tribunale accerto’ “che le aree attoree sono state irreversibilmente trasformate dal Comune di Catello di Agogna nelle pubbliche vie elencate nella c.t.u.” e condanno’ il comune al risarcimento dei danni, liquidati in L. 73.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La decisione, gravata dal Comune e, in via incidentale dagli attori, venne riformata il 29 luglio 2003 dalla Corte di appello di Milano, che rigetto’ l’impugnazione incidentale e dichiaro’ prescritto il diritto della M. e dei C..
Osservarono i giudici di secondo grado, per quello che rileva, che la destinazione dei suoli a strade comunali doveva essere fatta risalire quanto meno all’anno 1969, nel quale ne era stata effettuata la classificazione, presupponendo le ulteriori opere realizzate negli anni ‘80 l’appartenenza delle strade al patrimonio comunale, e che il diritto degli attori al risarcimento del danno si estinto anteriormente alla messa in mora del 19 febbraio 1987, giacche’, anche ove non si fosse potuto ravvisare nella delibera di classificazione del 1969 un atto abdicativo dell’originario proprietario dei suoli che ad essa aveva partecipato, il termine quinquennale di prescrizione aveva cominciato a decorrere dall’irreversibile trasformazione dei suoli avvenuta negli anni ’60.
La M. ed i C. sono ricorsi con tre motivi per la cassazione della sentenza ed il Comune ha resistito con controricorso proponendo contestualmente un ricorso incidentale condizionato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza. Precede l’esame dei motivi di ricorso il rilievo che il 22 gennaio 2010 e’ stata depositata copia autentica di un atto di transazione, autorizzato con Delib. G.M. n. 104 del 26 settembre 2005, con il quale gli attori, nelle more del giudizio per Cassazione, si sono impegnati a trasferire formalmente al Comune i suoli oggetto della controversia al prezzo gia’ versato in esecuzione della sentenza di primo grado ed entrambe le parti hanno rinunciato a tutte le domanda reciprocamente svolte nel processo ed a qualsivoglia ulteriore pretesa, intendendo compensate le spese del giudizio.
La transazione, avendo le parti esplicitamente dichiarato di avere esaurito con essa l’intera materia del contendere, comporta la carenza d’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione della lite e la conseguente declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi con assorbimento dell’esame dei relativi motivi, dovendo l’interesse alla loro proposizione sussistere anche al momento della decisione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010