Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5733 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26124-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 908/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate, con atto del 2 settembre 2019, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza in data 5 febbraio 2019 con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto da D.G.D. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2011 al 2014. Riteneva la CTR che il contribuente, medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, non si era avvalso di un consistente apporto di capitali nè di energie di terzi, atteso che la dotazione minima prevista per l’attività in convenzione non costituiva una struttura organizzativa idonea a configurare il presupposto impositivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Deduce la ricorrente di aver impugnato con atto di controdeduzioni e appello incidentale la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva rilevato l’intervenuta decadenza per il decorso del termine di 48 mesi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 dal diritto al rimborso – chiesto dal contribuente con istanza del 16 giugno 2016 – in relazione ai versamenti effettuati sino al 15 giugno 2012; ciò nonostante, la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul punto.

Il motivo è fondato.

Va premesso che in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, anche se effettuati a titolo di acconto, quanto riferibili all’an o al quantum del tributo (Cass. n. 24058 del 2011 e successiva giurisprudenza conforme).

L’Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riprodotto in parte qua nel ricorso ed allegato allo stesso l’atto di controdeduzioni e appello incidentale, con cui l’Ufficio aveva censurato la sentenza di primo grado rappresentando che “L’istanza di rimborso risulta prodotta il 16/6/2016 per cui non può essere riconosciuto il diritto al rimborso per tutti i versamenti effettuati a tutto il 15/6/2012”.

Orbene la CTR, a fronte di versamenti effettuati dal contribuente a partire dal 6 luglio 2011, ha accolto integralmente la domanda di rimborso, omettendo di pronunciarsi sulla questione di decadenza prospettata dall’Ufficio.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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