Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5732 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25865-2018 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO

ROMEI, ENZO MORRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16847/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

che:

I.F. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza n. 16847 del 29.3.2018, con la quale questa Corte aveva accolto il ricorso ordinario per cassazione iscritto al n. r.g. 11398 del 2016, proposto da TELECOM ITALIA SPA nei confronti del medesimo I., e, decidendo nel merito, aveva rigettato la domanda del lavoratore di accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato il 25.6.2013;

dinanzi alla Corte di legittimità era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Roma del 15.3.2016 che, pronunciando in sede di giudizio di rinvio dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20545 del 2016, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore, con ogni conseguenza di legge;

la Corte di cassazione, nella pronuncia oggetto dell’odierno giudizio di revocazione, ha osservato come, nelle more, si fosse formato un giudicato esterno per effetto delle sentenze della Corte di appello di Roma del 23.10.2015 e di questa Corte del 26.6.2017 n. 15864, intervenute tra le stesse parti, prodotte da Telecom Italia S.p.A. in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. e dalla Corte acquisite d’ufficio;

in particolare, risultava formatosi giudicato sulla cessazione del rapporto di lavoro (per effetto di un precedente licenziamento disciplinare del 31 luglio 2012) in epoca anteriore a quella di intimazione del licenziamento del 25.6.2013, oggetto del giudizio;

al giudizio di revocazione, fondato su un unico motivo, resiste TELECOM ITALIA S.p.A;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo è dedotto errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: il giudicato esterno non aveva costituito ” punto controverso sul quale la sentenza (id est: la sentenza della Corte di appello di Roma del 15.3.2016) ebbe a pronunciare” non risultando (la relativa questione) prospettata nè nella memoria di discussione del 9.3.2016 relativa al giudizio di rinvio avanti alla Corte di appello di Roma, nè nella suddetta udienza di discussione, nè nel ricorso in cassazione del 6.6.2016; l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte risulterebbe integrato dalla (mancata) considerazione che i due licenziamenti si riferissero al medesimo rapporto giuridico;

la censura si colloca del tutto al di fuori della logica del rimedio revocatorio e ciò in base al principio di diritto per cui: “L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio” (Cass. n. 22171 del 2010);

nel caso di specie, il ricorrente, da un lato, censura l’acquisizione della sentenza n. 15864 del 2017, profilo che integra non un fatto materiale ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ma piuttosto una attività processuale che implica una questione di diritto circa i limiti del giudicato esterno rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, dall’altro, e del pari, pone una questione (sempre di diritto) circa l’unicità o meno del rapporto di lavoro per effetto dei due licenziamenti e delle pronunce al riguardo intervenute;

se bene è dato comprendere, secondo la tesi del ricorrente, Telecom, nell’eseguire la sentenza della Corte di appello del 15.3.2016 (che aveva dichiarato l’illegittimità del secondo licenziamento) senza dedurre l’accertamento di legittimità del primo licenziamento (nel frattempo intervenuto per effetto della pronuncia del 23.10.2015 della Corte di appello di Roma), avrebbe manifestato la volontà di costituire un nuovo rapporto di lavoro in sostituzione del primo;

in disparte ogni altro profilo, trattasi, all’evidenza, di mera prospettazione difensiva, che invita ad una rivalutazione degli atti di causa, del tutto estranea al giudizio in questa sede attivato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA