Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5731 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. II, 09/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.S., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUA ANTONELLO;

– ricorrente –

contro

BRIDGE GAP HOLDING SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI

SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DAFFAN PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1881/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato D’ERRICO Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DE SANTIS MANGELLI Simonetta, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 21 gennaio 2002 Bridge Gap Holding srl proponeva appello avverso la sentenza n. 13742/2001 del Tribunale di Milano, che aveva rigettato la sua domanda ed accolto la riconvenzionale di L.S. per il pagamento del corrispettivo per la lavorazione del quantitativo di merce ricevuto in L. 8.030.500.

L’appellante, in riforma della sentenza, chiedeva la condanna alla restituzione di tutta la merce consegnata in due containers per 36 tonnellate e 10,800 pezzi ed, in subordine, al pagamento del valore del legname non restituito. Resisteva controparte.

Con sentenza n. 248/2003 la Corte di appello di Milano determinava in Euro 3.889,17 il compenso dovuto al L., ed in Euro 7.746,85 il risarcimento da quest’ultimo dovuto per la mancata riconsegna del legname, oltre rivalutazione, interessi e spese, attribuendogli la responsabilita’ della sparizione e della mancata riconsegna di circa meta’ del legname rispetto ad una bolla di consegna regolarmente da lui firmata.

Ricorre L. con unico articolato motivo, illustrato da memoria, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura si lamenta omessa o quanto meno insufficiente motivazione perche’ a) la Corte di appello ha ritenuto fosse stato consegnato minor quantitativo rispetto ai 36.000 Kg stimati ma in piccola percentuale perche’ la dogana certifica 36.000 Kg e lo spedizioniere 33.140, dovendosi riconoscere un calo di umidita’ per esposizione al calore estivo, omettendo di motivare sulle contrarie conclusioni del ctu; b) anche su singoli dati le valutazioni della Corte contrastano con quelle del ctu; c) in sentenza si afferma “36.000 Kg risultano dalla bolla di carico della (OMISSIS) (doc. 5);

36.000 kg risultano dalla dichiarazione doganale (doc. 19), ma tali documenti si riferiscono ai 10.800 pezzi semilavorati di cui alla fattura n. (OMISSIS) che il ctu ha valutato pari a mc. 25,30; d) la sentenza ha affermato non potersi disattendere le prove testimoniali;

e) l’entita’ del risarcimento e’ errato.

Le censure tendono ad un riesame del merito non consentito in questa sede, proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali ed omettendo di considerare che il giudizio di legittimita’ non e’ un terzo grado in cui si possano contestare le opzioni probatorie svolte in precedenza, senza evidenziare illogicita’ ed irrazionalita’ della motivazione assunta.

La sentenza impugnata ha dato atto della contestazione del L. circa la quantita’ di merce ricevuta, ha riassunto la posizione delle parti ed ha valorizzato la firma apposta sulla bolla attribuendo la responsabilita’ della sparizione e della mancata riconsegna.

In particolare alle pagine 5 e 6 ha analizzato la documentazione pervenendo alla conclusione che era stata provata la consegna di almeno 33 tonnellate di merce, circostanza non smentita, anzi implicitamente confermata, dalle testimonianze del figlio e dell’ex genero del L..

La sentenza ha dedotto che i documenti erano prove che non potevano essere disattese solo perche’ il L., aveva dichiarato, sei mesi dopo aver ricevuto la merce, che il materiale corrispondeva a 13.000 Kg anziche’ a 36.000.

Ben cinque documenti certificavano un peso compreso tra 33 e 36.000 Kg:

36.000 Kg risultavano dalla bolla di carico della (OMISSIS) (doc. 5), 36.000 dalla dichiarazione doganale (doc. 19), 33.140 kg risultavano pesati in dogana (doc. 17 e 18), 10.800 pezzi erano indicati nella fattura (doc. 4) calcolati in almeno 33.000 Kg.

Il documento 6 certificava che il trasporto riguardava i due containers di cui parlavano i documenti 17 e 18 e l’allegata certificazione della MIB Project srl quantificava il peso di Kg 36.000.

Il collegio riteneva che fosse stato consegnato un minor quantitativo rispetto ai Kg 36.000 stimati, potendosi attribuire la differenza al calo di umidita’ del legno, ma era stato provato un quantitativo non inferiore a 33 tonnellate.

Di fronte a questa motivazione non ha pregio il richiamo alla ctu (“la quantita’ di legname fornita e ricavabile dai documenti contabili non e’ possibile calcolarla per evidenti non equita’ di dati ed informazioni”) anche in relazione a singoli dati, perche’ le deduzioni svolte non intaccano la complessiva ratio decidendi impugnata.

In ogni caso, non si svolge rituale doglianza circa l’attivita’ ermeneutica svolta dalla sentenza anche in relazione alle risultanze della prova testimoniale.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1700,00 di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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