Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 573 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 15/01/2020), n.573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15455-2015 proposto da:

ENTERPRISE COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 114-8, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MELUCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO COLELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI (OMISSIS) DIREZIONE PROVINCIALE DI

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza 7527/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. con avviso notificato il 24 novembre 2009 alla srl Enterprise Costruzioni, l’Agenzia delle Entrate dichiarava la società decaduta dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per mancata utilizzazione edificatoria del terreno, in Comune di (OMISSIS), acquistato con atto registrato l’8 gennaio 2004 e liquidava le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura ordinariamente dovuta;

2. l’avviso, impugnato dalla società facendo valere che la mancata edificazione era dipesa da causa di forza maggiore (da ravvisarsi secondo la ricorrente in ciò che per effetto del protrarsi del termini di approvazione di modifiche al piano regolatore generale il Comune, solo nel 2008, aveva reso possibile la stipula della convezione attuativa indispensabile per l’edificazione), veniva dichiarato illegittimo dalla adita commissione tributaria provinciale di Roma e invece legittimo dalla sezione quarta della commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con sentenza in data 11 dicembre 2014, n. 7527, negava in radice potersi dare rilievo alla forza maggiore;

3. la società contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di tre motivi;

4. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con i tre proposti motivi di ricorso, la contribuente denuncia, sotto diversi profili (falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, omessa motivazione; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), che la commissione tributaria regionale non ha attribuito valore alla forza maggiore nè, quindi, ai fatti rappresentati da essa contribuente come integrativi della concreta situazione impeditiva dell’edificazione;

2. a prescindere dalla questione della rilevanza o irrilevanza in termini assoluti della “forza maggiore” come causa esimente dalla decadenza di cui si tratta, nel caso concreto deve essere escluso che una situazione di forza maggiore sussista. La causa di forza maggiore è integrata da una circostanza sopravvenuta, in nessun modo dipendente da chi la invoca, assolutamente imprevedibile (Cass. n. 3535/2017; n. 14892/2016; n. 24573/2014). Il protrarsi dei termini dell’azione amministrativa a cui sia condizionata l’attività edificatoria non può dirsi circostanza assolutamente imprevedibile;

3. in ragione di quanto sopra, il due motivi di ricorso risultano essere infondati e il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidata in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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