Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 573 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 12/01/2011), n.573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11996-2005 proposto da:

A.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio

dell’avvocato SCALONE DI MONTELAURO LUCIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASINI MARIO;

– ricorrente –

contro

A.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO

FULVIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUFFOLI

NICOLA;

A.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso io studio dell’avvocato ROMEO FULVIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUFFOLI NICOLA;

– controricorrente –

e contro

S.I., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avv. Scalone difensore del ricorrente che ha chiesto di

riportarsi agli, atti depositati, quindi chiede l’accoglimento;

udito l’Avv. Romeo Fulvio difensore del resistente che ha chiesto di

riportarsi ed insiste sul rigetto del ricorso, e la conferma della

sentenza impugnata;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26-10-1988 A.L. e A.N. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova S.I., A.M. e A.P. assumendo che A.R., deceduto il (OMISSIS) e padre delle istanti, aveva lasciato un testamento pubblico del (OMISSIS) ritenuto lesivo delle loro quote di legittima; chiedevano pertanto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie ex art. 554 c.c. ed assegnarsi a ciascun erede la propria quota di riserva, salvo conguaglio.

Si costituivano in giudizio A.M. e A.P. rilevando l’insussistenza della denunciata lesione di legittima ed assumendo che con scrittura privata del (OMISSIS) A.R. e S.I. avevano venduto a A.P. due appezzamenti di terreno facenti parte del fondo (OMISSIS); essi chiedevano quindi respingersi la domande attrici, trasferirsi ex art. 2932 c.c. la proprietà dei predetti appezzamenti di terreno in favore di A.P. subordinatamente al versamento del residuo prezzo di vendita, e disporre l’assegnazione delle quote del fondo (OMISSIS) già di proprietà del testatore congiuntamente agli esponenti.

Si costituiva poi in giudizio la S. chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della domanda attrice o in subordine il suo rigetto nel merito.

Con sentenza non definitiva del 19-9-2000 il Tribunale adito dichiarava che alle attrici era riservata dalla legge la quota di 1/6 ciascuna dell’eredità paterna, riduceva la disposizioni testamentarie lesive della legittima come accertata, respingeva la domanda di esecuzione specifica del preliminare del 10-9-1985 e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione dell’istruttoria in relazione alle operazioni divisionali.

Con sentenza definitiva del 4-6-2003 il Tribunale di Mantova dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra N., L., P. e A.M. ed attribuiva a A.N. e L. la piena proprietà di una porzione del fondo (OMISSIS).

Proposto gravame avverso le suddette sentenze da parte di A. P. cui resistevano A.N. e A.L. mentre A.M. e la S. restavano contumaci la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23-2-2005 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la suddetta sentenza non definitiva del Tribunale di Mantova, ha rigettato l’appello proposto nei confronti della sentenza definitiva ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza A.P. ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi cui A.N. e A.L. hanno resistito con separati controricorsi;

A.L. ha successivamente depositato una memoria; le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto essersi formato il giudicato in ordine al primo motivo di appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Mantova.

A.P. sostiene che con il suddetto motivo l’esponente aveva lamentato che il Tribunale avesse proceduto, sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, allo scioglimento non già della comunione ereditaria, ma al contrario di una divisione ordinaria di beni immobili non caduti in successione travalicando gli effetti della sentenza non definitiva; infatti, mentre quest’ultima, affermando in motivazione che “la domanda del fondo è ammissibile”, intendeva chiaramente fare riferimento alla divisione della quota indivisa del fondo caduta in successione, la sentenza definitiva aveva erroneamente ritenuto che la sentenza non definitiva avesse dichiarato l’ammissibilità della domanda di divisione dell’intero fondo, giungendo così a fondare il giudizio di comoda divisibilità non relativamente alla effettiva porzione immobiliare caduta in successione (ovvero la quota indivisa di 4/10), bensì all’intero fondo (OMISSIS), comprensivo anche della quota di 6/10 oggetto di comunione ordinaria tra A.M. e P..

La censura è inammissibile.

Premesso che la Corte territoriale ha affermato che il primo motivo di appello riguardava l’assunto secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto attribuire alle appellate la piena proprietà di due porzioni del fondo (OMISSIS) in assenza di valida domanda, si osserva che con il motivo in esame si prospetta invece una questione, che implica un accertamento di fatto, non trattata dalla sentenza impugnata;

pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 724, 726 e 727 c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver avallato la legittimità di un progetto divisionale che aveva previsto l’attribuzione alle coeredi N. e A.L. soltanto di porzioni di terreno agricolo, e l’attribuzione agli altri coeredi A.P., assegnatario di una quota pari a quella vantata dalle attrici, e A.M., assegnatala di una quota pari a 3/6 dell’asse ereditario, di tutti i fabbricati, in gran parte obsoleti;

in tal modo non era stato applicato il principio di omogeneità di cui all’art. 727 c.c., pur in presenza di una massa costituita da numerosi e diversi cespiti immobiliari e dell’assenza di situazioni di indivisibilità; non si era tra l’altro tenuto conto che l’esponente era coltivatore diretto, e che l’attribuzione di terreni agricoli gli avrebbe consentito di conservare maggiori possibilità di utile e razionale svolgimento dell’attività di coltivazione.

Il ricorrente inoltre, premesso che la massa comprendeva anche delle passività, quali un debito del testatore nei confronti dell’esponente e le spese funerarie, fa presente che il CTU nelle operazioni di stima del valore dell’asse aveva tenuto conto del debito per prestito agrario che la sentenza non definitiva aveva escluso in quanto non sufficientemente documentato; orbene il giudice di appello non ha adeguatamente considerato l’erroneo procedimento seguito dal CTU e recepito dal primo giudice, il quale aveva proceduto ad un elementare calcolo aritmetico delle attività e delle passività senza alcun rispetto dei criteri di imputazione dei debiti anche in relazione alle diverse quote ereditarie spettanti ai condividenti; inoltre la parte attiva dell’asse costituita dal residuo valore dei beni mobili e dei crediti era stata imputata ad una porzione in natura del fondo in ragione del modesto valore e della non comoda indivisibilità, in violazione dell’art. 727 c.c..

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

Sotto un primo profilo si osserva che la Corte territoriale ha affermato – in relazione al motivo di appello con cui A. P. aveva sostenuto che l’assegnazione della quota di proprietà indivisa non avrebbe dovuto riguardare solo i terreni ma, nell’ottica della proporzionale riduzione della porzione disponibile, avrebbe dovuto essere estesa anche ai fabbricati totalmente assegnati dal testatore a A.M. – che il principio di omogeneità di cui all’art. 727 c.c. (ovvero il diritto di ciascun condividente ad avere beni mobili o beni immobili o crediti di uguale natura e qualità) non è assoluto, ma segna solo un indirizzo di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste (artt. 720 e 722 c.c.), ma anche quando la rigorosa applicazione della stessa verrebbe a risolversi in un pregiudizio del diritto dei condividenti di conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi specialmente nell’ipotesi di diseguaglianza delle quote.

Orbene il convincimento espresso dal giudice di appello è corretto ed immune dai rilievi sollevati con il motivo in esame in quanto del tutto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (Cass. 29-3-1979 n. 1816;

Cass. 3-4-1999 n. 3288; Cass. 22-11-2000 n. 15105; Cass. 14-5-2004 n. 9203), orientamento che il ricorrente non censura, limitandosi apoditticamente a ritenerlo non applicabile alla fattispecie.

Per il resto il motivo in esame solleva questioni, che implicano accertamenti di fatto, non trattate dalla sentenza impugnata, cosicchè in proposito è sufficiente richiamare le argomentazioni già svolte in sede di esame del primo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo A.P., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 729 e 789 c.p.c., art. 112 c.p.c. ed omessa ed insufficiente motivazione, assume che, nonostante che le domande formulate dalle attrici erano dirette ad assegnare a ciascun erede la propria quota, quelle dell’esponente ad ottenere l’assegnazione delle quote di spettanza di N. e A.L. e quelle di A.M. alla divisione della porzione relitta del fondo (OMISSIS) sulla base delle quote attribuite a ciascun erede, si era proceduto alla formazione e concreta individuazione di due sole porzioni stralciate dalla comunione ereditaria, che continuava a sussistere tra P. e A.M.; in proposito, sostiene il ricorrente, il giudice di appello ha fatto proprie le determinazioni della sentenza definitiva del Tribunale, confermando la piena legittimità di una divisione ereditaria parziale fondata su di un progetto divisionale contestato dalle parti; invero, in luogo di quattro distinte porzioni dell’asse ereditario, di cui tre di uguale ed omogenea consistenza da assegnare mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 729 c.c., ed una diseguale da attribuire all’avente diritto, con un provvedimento abnorme avente carattere dispositivo dei diritti delle parti si era di fatto proceduto ad uno scioglimento parziale della comunione.

La censura è inammissibile.

In proposito deve osservarsi che anche con tale motivo il ricorrente solleva questioni, che implicano accertamenti di fatto, che non risultano trattate nella sentenza impugnata, onde al riguardo si devono richiamare le argomentazioni già svolte in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso; nello stesso senso si fa presente che nella stessa narrativa del ricorso in esame non si ravvisa alcun riferimento ad una domanda di A.P. per lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra di lui e A.M. e quindi, secondo le deduzioni del ricorrente, per lo scioglimento dell’intera comunione ereditaria; il rilievo è pertinente, considerato che il principio della universalità della divisione ereditaria non è assoluto o inderogabile, e che pertanto è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse (Cass. 29-11-1994 n. 10220).

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., artt. 726 e 727 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto il motivo di appello con il quale l’esponente aveva rilevato che alle attrici era stata attribuita la piena proprietà di porzioni del fondo (OMISSIS) non gravate dall’usufrutto vitalizio a favore di S.I.; invero l’assunto secondo cui l’appellante non aveva alcun interesse a dolersi di una circostanza che avrebbe potuto far valere soltanto la S. ha trascurato di considerare che A.P. non intendeva affatto farsi portatore di un interesse altrui, bensì di un personale interesse a non veder diminuito il valore della propria quota a vantaggio delle quote di N. e A.L., posto che la propria quota, al contrario delle quote delle predette coeredi, continuava ad essere gravata dell’usufrutto di cui era titolare la S..

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha rilevato, quanto al motivo di appello con il quale A.P. aveva dedotto che il Tribunale non aveva tenuto conto della disposizione testamentaria in favore della S. che “quale erede legittimario o semplicemente quale legatoria non vede riconosciuta l’assegnazione alla stessa spettante”, che l’appellante non aveva interesse a dolersi di una circostanza che avrebbe potuto essere fatta valere dalla stessa S.; orbene, pur prescindendo dal notare che la censura formulata in questa sede appare non del tutto conforme a quella sollevata in appello, dove non sembrerebbe esservi stato un riferimento almeno esplicito al pregiudizio subito dall’appellante per effetto della suddetta statuizione del giudice di primo grado, si osserva che comunque il motivo è generico, non essendo stato chiarito sufficientemente sotto quale profilo la statuizione suddetta avrebbe comportato per l’attuale ricorrente un assoggettamento della sua quota al diritto di usufrutto spettante alla S. secondo modalità diverse e più gravose rispetto alla condizione precedente alla divisione.

Con il quinto motivo A.P., deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulle tariffe professionali ed in particolare del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4 con riferimento all’art. 91 c.p.c. ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver liquidato in favore delle appellate A.N. e L. le spese del grado, ed in particolare i compensi spettanti al difensore, in misura piena per ciascuna di esse; in realtà, poichè le appellate erano state assistite da un unico avvocato che aveva prospettato questioni assolutamente identiche, apprestando per entrambe le clienti un unico sistema difensivo, ancorchè fossero stati redatti atti distinti ma dello stesso contenuto, il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare un unico compenso eventualmente maggiorato ai sensi dell’art. 5, comma 4 sopra richiamato.

La censura è fondata.

Premesso che le controricorrenti non contestano di essere state difese nel giudizio di appello da un unico avvocato che ha quindi proceduto, attesa la stessa posizione processuale delle suddette clienti, ad una medesima attività difensiva per entrambe, si rileva che nondimeno la Corte territoriale, invece che liquidare in base alla disposizione sopra menzionata un onorario unico maggiorato del 20%, ha invece liquidato per ciascuna delle due appellate la somma complessiva di Euro 6000,00 oltre iva e epa (senza tra l’altro evidenziare i singoli importi per spese, diritti ed onorari che hanno concorso a tale determinazione).

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta tutti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA