Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 573 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 573 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 21539-2010 proposto da:
DI

LALLO

NICOLA

DLLNCL53C01D823Z,elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

22,

presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZAULI CARLO giusta procura speciale a margine del
2012

ricorso;
– ricorrente –

5721

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 10/01/2013

PORTOGHESI

, 12, presso lAVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– contrari corrente sul ricorso 21643-2010 proposto da:

DI LALLO ANGELO DLLNGL54S16D823H,

elettivamente

presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZAULI CARLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –

sul ricorso 21899-2010 proposto da:
DI LALLO BAMBINA ZLACRL57E03D357U, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,
presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZAULI CARLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso i decreti della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n.
R.G.

665/08

V.G.

del

16/03/2010

depositato

il

22/05/2010, n. 666/08 V.G. del 16/03/2010 depositato
22/05/2010,

n.

741/08

V.G.

del

20/04/2010

depositato il 24/06/2010 depositato il 22/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE
che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi PQR.

il

R.g. n. 21539+21643+21899/10 — U. P. 18 settembre 2012

Equa riparazione

Ritenuto che Nicola, Angelo e Bambina Di Lallo, con distinti ricorsi del 9 e del 15 settembre
2010, hanno impugnato per cassazione — deducendo otto motivi di censura, illustrati con memoria —
, nei confronti del Ministro della giustizia, i decreti della Corte d’Appello di Ancona depositati in
data 22 maggio e 28 giugno 2010, con i quali la Corte d’appello, pronunciando sui distinti ricorsi
dei Di Lallo — vòlti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2,
comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio con il Ministro della giustizia — il
quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso —, ha
condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di € 1.000,00, a titolo di equa
riparazione, oltre gli interessi dalla pronuncia al saldo, condannandolo altresì alle spese, previa
compensazione per due terzi;
che resiste, con distinti controricorsi, il Ministro della giustizia;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con distinti ricórsi del 29 ottobre e del
27 novembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) i Di Lallo, con citazione del 5-9 gennaio 1998,
avevano promosso causa di risarcimento del danno dinanzi al Tribunale di Ravenna; b) il Tribunale
adito aveva pronunciato sentenza di primo grado il 2 agosto 2002; c) la Corte d’Appello di Bologna,
adita dai Di Lallo, non aveva ancora definito il giudizio;
che la Corte d’Appello di Ancona, con i suddetti decreti impugnati — dopo aver precisato che i
ricorrenti hanno chiesto l’equa riparazione esclusivamente per la durata irragionevole del processo
di primo grado, aver determinato in quattro anni e sette mesi la durata complessiva del processo ed
in tre anni e sei mesi il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del
processo presupposto di primo grado, tenuto conto della pluralità delle parti processuali e della
interruzione del processo non addebitabile alla organizzazione giudiziaria —, ha determinato il
periodo eccedente la ragionevole durata in un anno ed un mese ed ha liquidato equitativamente, a
titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di € 1.000,00;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato, preliminarmente, che i ricorsi iscritti ai numeri 21539, 21643 e 21899 del 2010
possono essere opportunamente riuniti per connessione, in quanto hanno in comune il medesimo
processo presupposto, promosso sia pure con ricorsi distinti dagli odierni ricorrenti;
che, con i motivi di censura, i ricorrenti criticano il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei
vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno considerato, ai fini dell’equa
riparazione, il solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anziché
l’intera durata di esso; b) hanno liquidato un indennizzo inferiore ai parametri utilizzati dalla Corte
EDU, facendo inoltre illegittimamente decorrere gli interessi dalla data della deliberazione del
decreto, anziché da quella della proposizione della domanda; c) hanno liquidato le spese di lite in

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Sentenza

misura inferiore ai minimi tariffari, disponendo altresì illegittimamente la compensazione delle
stesse spese per due terzi;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione
di costituzionalità dell’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in
cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo
eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti
dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, sia perché, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato
dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla
norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare
l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione
dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo, sia perché,
diversamente opinando, tenuto conto che le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma
rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio
di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo,
rispetto al novellato art. 111, secondo comma, Cost., in base al quale il processo ha un tempo di
svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione
delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati, sia perché la stessa giurisprudenza
della Corte EDU non perviene a conclusioni diverse, laddove — nei precedenti Martinetti e
Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone
c. Italia del 31 marzo 2009 — ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla legge italiana
n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla
ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può
istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e con le sue
tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo
previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla
Corte EDU, non è in sé decisivo, purché i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che
non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (cfr., ex plurimis,
ordinanza n. 478 del 2011 e sentenza n. 10415 del 2009);
che anche le censure sub b) sono infondate;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione
per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, si considera equo, in linea
di massima, l’indennizzo di € 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di E
1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;
che, inoltre, questa Corte ha già ripetutamente affermato che, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del
processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito
secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., né presuppone la verifica dell’elemento
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che la censura sub a) non è fondata;

che, nella specie, i Giudici a quibus, in applicazione di tali principi, non si sono discostati da
tali consolidati orientamenti di questa Corte, liquidando legittimamente l’indennizzo di € 1.000,00
per un anno ed un mese di ritardo, ed inoltre disponendo la decorrenza degli interessi dalla data
della deliberazione del decreto, anziché da quella della proposizione della domanda, in ragione del
rilievo che detto indennizzo è stato liquidato «in valori monetari attuali»;
che, le censure sub c) sono parimenti infondate;
che, quanto alla compensazione delle spese, l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. – nel
testo vigente, modificato dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entrato in
vigore il 4 luglio 2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ai sensi
dell’art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009 – stabilisce: «Se vi è soccombenza reciproca
o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il
giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;
che lo stesso art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. – nel testo previgente, sostituito dall’art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrato in vigore il 1° marzo 2006, ai
sensi dell’art. 39-quater del d. 1. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, applicabile ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore (art. 2, comma 4, della stessa legge n. 263 del 2005)
– stabiliva: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati
nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;
che, nella specie, si applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione
previgente, perché il processo per equa riparazione de quo è stato promosso anteriormente al 4
luglio 2009 (ottobre-novembre 2008);
che, quanto alla formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nel testo previgente, questa Corte ha
enunciato i consolidati principi di diritto, secondo i quali: a) nel regime anteriore a quello introdotto
dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione
parziale o totale delle spese «per giusti motivi» deve trovare un adeguato supporto motivazionale,
anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto
provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e
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soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della
violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del
suo procedimento in una durata ragionevole, e l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione
configurandosi non già come obbligazione ex delicto ma come obbligazione ex lege, riconducibile,
in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in
conformità dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che dal carattere indennitario di tale
obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data
della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia
retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del
credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere
indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (cfr., ex plurimis, le
sentenze nn. 8712 del 2006, 2248 del 2007, 18150, 22611 e 24962 del 2011);

che, in particolare, questa Corte ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale, ai fini
della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente né la mancata opposizione alla
domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede
decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere
adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. la sentenza
n. 901 del 2012);
che, nella specie, i Giudici a quibus hanno giustificato, in applicazione dei su richiamati
principi, la compensazione parziale delle spese del giudizio, adducendo la legittima ragione del
ridimensionamento della domanda;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo;
che, a tal fine, rileva la disciplina del D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art.
41 prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive
alla sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012 e cioè il giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di
rango legislativo, di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla
liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di
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inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della
statuizione di merito (o di rito), con la conseguenza che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice
anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé
considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come —
a titolo meramente esemplificativo — nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del
provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive
difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive
ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte
vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento
processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete
risultanze processuali (cfr., ex plurimis, la sentenza delle sezioni unite n. 20598 del 2008); b) in
tema di compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., (nel testo
anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005), poiché il sindacato della Corte di
cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non
possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte,
le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre
giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa
statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti motivi” di compensazione
denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile
dalle statuizioni relative ai punti della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 20457 del
2011);

che, in definitiva, venuto meno il sistema tariffario per la liquidazione dei compensi da parte di
un organo giurisdizionale (in particolare, per gli avvocati, quello da ultimo contemplato dal D.m. 8
aprile 2004, n. 127), occorre a tal riguardo fare riferimento ai criteri ed ai parametri indicati dal d.m.
n. 140 del 2012, che è divenuto operativo per tutte le liquidazioni che devono essere effettuate a
seguito della sua entrata in vigore, così da configurarsi come jus superveniens da applicare nella
presente controversia;
che, tenuto conto della tabella A — Avvocati, richiamata dall’art. 11 del citato D.m., del valore
della controversia (pari ad € 12.000,00) e, quindi, dello scaglione di riferimento fino a euro
25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in ragione della minima
complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta dall’art. 4 dello stesso d.m.)
la diminuzione massima indicata all’interno di detto scaglione per ciascuna fase e ridotto il
compenso così risultante del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n. 140 del 2012, trattandosi
di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del processo, i ricorrenti debbono
essere condannati alla somma di euro 180,00 per la fase di studio, euro 112,50 per la fase
introduttiva, ed euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di euro 505,75.
P .Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 505,75, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 18 settembre 2012
Il ci nsigliere relatore ed estensore

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del
compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato d.l. n. 1 del 2012 ha abrogato
tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe
di cui al comma 1» (comma 5);

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