Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5728 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. II, 09/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26576/2004 proposto da:

GIACOMO LIMENTANI SAS (OMISSIS), in persona del socio

accomandatario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO SECCHI

4, presso lo studio dell’avvocato OTTOLENGHI Enzo, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LIMENTANI UGO;

– ricorrente –

e contro

TEXTURA SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4358/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato LIMENTANI Ugo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. Giacomo Limentani ha impugnato, nei confronti della s.p.a.

Textura, con ricorso notificato il 29.11.2004, la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata il 16.10.03,che, in parziale riforma di quella di 1^ grado, aveva ridotto da Euro 33.1320 ad Euro 7.445 l’importo dovutole dall’intimata per effetto dell’esercitato recesso dal rapporto di agenzia, “inter-partes”, avente per oggetto la commercializzazione della linea di abbigliamento “Cresar International”, ritenendo che non le aspettava l’indennità di mancato preavviso,riconosciutale dal 1^ giudice.

Lamenta: 1) la violazione dell’art. 2697 c.c., art. 2722 c.c., e segg., il dato che la Corte di Appello aveva recepito supinamente l’assunto dell’intimata secondo cui la espletata prova testimoniale sarebbe stata inammissibile perchè contraria “al documento scritto costituito dal contratto di agenzia”, senza considerare che, invece, non mirava a dimostrare pattuizioni contrarie alle clausole contrattuali che le affidavano i soli prodotti della “Caesar”, ma semplicemente che tutti i prodotti da essa venduti alla Visa,, anche se contrassegnati con marchi diversi, appartenevano alla stessa; 2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 184 c.p.c., comma 1, artt. 1362 e 1363 c.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione atteso che la Corte di Appello aveva deciso in base ad un riesame parziale delle clausole contrattuali, tentando d’interpretare due sole clausole, l’art. 5 e l’art. 5, comma 2, ed ommettendo l’esame complessivo delle altre pattuizioni, imposto dall’art. 1362 c.c., e segg., aveva ritenuto che i prodotti venduti alla Visa fossero diversi da quelli della linea “Caesar”, e perciò correttamente non contabilizzati dall’intimata nel riscontro dei non raggiunti limiti di vendita, atto a legittimare l’esercitato recesso.

L’intimata non resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Affetti di inammissibilità risultano i due motivi che per l’intrinseca connessione si esaminano congiuntamente.

Il ricorrente, infatti, al fine di contrastare l’affermata inammissibilità ex art. 2722 c.c., dell’espletata prova testimoniale, perchè contraria al contenuto del contratto “inter- partes”, avente forma scritta ed in base al quale la Corte di Appello ha escluso che il contratto di agenzia si estendesse anche alle sottomarche della linea “Caesar” ripropone l’interpretazione sistematica ex art. 1372 c.c., e segg., di tutte le sue clausole asseritamente non esaminate; ma, in violazione del principio dell’autosufficienza, omette di allegarne il contenuto, precludendo così la possibilità di qualsiasi valutazione in merito.

Al rigetto segue la condanna delle spese.

PQM

Rigetta il ricorse condanna il ricorrente alle spese in Euro 2.200,00 di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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