Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5728 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36657-2018 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava integralmente la domanda del lavoratore, parzialmente riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimi i primi due contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra F.D. e Poste Italiane s.p.a. e illegittimo il contratto a tempo determinato stipulato tra le predette parti il 13/1/2004 per insussistenza di ragioni sostitutive, in mancanza dell’indicazione del lavoratore sostituito, con statuizioni consequenziali;

riteneva la Corte territoriale, quanto ai due primi contratti, che dall’esame degli accordi collettivi richiamati risultava sufficientemente specifica la clausola appositiva del termine in relazione ai processi di mobilità contemplati nei richiamati accordi e che era provata l’effettività della causale, con riferimento al terzo contratto rilevava che erano state adeguatamente indicate le esigenze sostitutive;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di quattro motivi;

resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a.;

entrambe le parti hanno depositato memorie;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del requisito di specificità di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, poichè gli accordi sindacali non contenevano elementi sufficienti per ritenere assolto l’obbligo di specificazione (art. 360 c.p.c., n. 3);

con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e dell’art. 2697 c.c., perchè la Corte territoriale aveva ritenuto provata l’esigenza organizzativa sulla base dell’esistenza del processo di mobilità (art. 360 c.p.c., n. 3);

deduce, ancora, con riferimento al terzo contratto stipulato per ragioni sostitutive il 12/1/2014 la violazione art. 112 c.p.c. per vizio di ultra e/o extra petizione, in quanto entrambe le parti avevano chiesto la conferma della sentenza del Tribunale Torino che aveva dichiarato la nullità del contratto (art. 360 c.p.c., n. 4);

deduce, infine, che erroneamente tale contratto era stato ritenuto legittimo, in mancanza dell’accertamento della effettiva esistenza della causale sostitutiva, pur se contestata da parte ricorrente (360 c.p.c., n. 5);

i primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili poichè la Corte territoriale, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha sottoposto a vaglio il contenuto degli accordi richiamati in contratto, ravvisando le esigenze organizzative giustificative del termine in quelle connesse alla mobilità e desumendone l’effettività dall’avvenuta assunzione del ricorrente presso l’ufficio in relazione al quale erano state rappresentate le suddette esigenze;

il terzo motivo di ricorso è infondato, poichè, in conformità alla valutazione del giudice del rinvio, dall’esame complessivo dell’atto di riassunzione si evince, al di là delle singole espressione estrapolate dal contesto, il suo contenuto impugnatorio e, conseguentemente, l’idoneità del medesimo a contestare gli esiti della sentenza di primo grado;

l’ultimo motivo è inammissibile, non ravvisandosi vizio motivazionale nei termini ridefiniti da Cass. S.U. 8053/2014, poichè l’effettività della ragione sostitutiva è stata ritenuta dalla Corte territoriale sulla base di circostanze significative, concernenti un ambito operativo limitato, quale la filiale, in correlazione con la situazione lavorativa del dipendente;

per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato;

le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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