Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5727 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. II, 09/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DENTALE DUE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv. Maccari Antonio e Franco Chiapparelli,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via

Alberico II, n. 35;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Oderzo in data 7 gennaio

2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Franco Chiapparelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La s.r.l. Dentale Due, titolare di un ambulatorio dentistico in Oderzo, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 15 febbraio 2004, notificata il 19 luglio 2004, con la quale il Ministero della salute, a seguito di accertamento effettuato dai Carabinieri del NAS di Treviso, le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 5.164, per avere effettuato pubblicità sanitaria sulla guida informativa del Comune senza l’autorizzazione dell’autorità amministrativa competente.

2. – Nella resistenza del Ministero della salute, l’adito Giudice di pace di Oderzo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 gennaio 2006, ha rigettato l’opposizione.

Ha osservato il primo giudice:

– che le denunciate lacune del verbale di contestazione “appaiono inidonee ad inficiare la validità del verbale, posto che nello stesso vi è comunque un riferimento al periodico sul quale la pubblicità è stata pubblicata”;

– che non fa parte del contenuto necessario del verbale di contestazione l’indicazione dell’autorità alla quale l’autorizzazione alla pubblicazione avrebbe dovuto essere richiesta;

– che dall’ordinanza-ingiunzione emergono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento, sicchè deve escludersi la denunciata invalidità per omessa motivazione;

– che la carenza dell’indicazione, nell’ordinanza-ingiunzione, dell’autorità giudiziaria alla quale l’opposizione può essere proposta e del relativo termine di impugnazione, non ha inciso sul diritto di difesa della parte opponente;

– che “non decisiva e superata appare la circostanza che i Carabinieri del NAS di Treviso abbiano errato nell’indicare come fonte normativa dell’illecito contestato la L. 5 febbraio 1992, n. 175, artt. 1 e 2 posto che … l’illecito posto in essere dalla Dentale Due s.r.l., anche se non rientrante nella previsione degli artt. 1 e 2, corrisponde comunque all’ipotesi contestata dai Carabinieri e sanzionata” dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201;

– che il citato art. 201 non è stato abrogato dalla sopravvenuta L. n. 175 del 1992.

3. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la società Dentale Due ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

L’intimato Ministero della salute non ha svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di ordinanza interlocutoria, la trattazione del ricorso è stata rimessa dalla camera di consiglio in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione nonchè violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18. Con esso la società ricorrente lamenta che non sia stata riconosciuta l’invalidità dell’ordinanza-ingiunzione, nonostante: nella contestazione non siano stati precisati la data in cui sarebbe stata commessa l’infrazione, l’autorità alla quale l’autorizzazione doveva essere richiesta ed il giornale su cui era stata pubblicata l’inserzione oggetto di contestazione; l’ordinanza- ingiunzione non rechi l’indicazione nè che poteva essere fatta opposizione, nè dell’autorità alla quale l’opposizione poteva essere rivolta nè del termine di impugnazione; l’ordinanza- ingiunzione sia priva di motivazione.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorso, per un verso, denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 esclusivamente con la preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma senza che la deduzione dell’errore di diritto sia dimostrata per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate dalla ricorrente.

E’ noto, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (tra le tante, Cass., Sez. 1, 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., Sez. 3, 7 maggio 2007, n. 10295).

Anche la deduzione del vizio di motivazione è meramente assertiva, e non tiene conto che l’omesso esame di fatto decisivo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 è costituito da quel difetto di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non – come prospettato nella specie – la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata.

D’altro canto, va ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto abbiano illegittimamente impedito al cittadino di opporre alla pubblica amministrazione procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli o l’insussistenza dello stesso o la propria estraneità soggettiva al fatto pur oggettivamente verificatosi o, comunque, qualsivoglia utile difesa inerente alla contestazione; mentre rimane irrilevante l’impugnazione del vizio formale ove attraverso di essa non siano fatte valere difese sostanziali o non si alleghi che per esso venne, comunque, impedito l’esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia altresì indicato il nesso di causalità tra vizio e impedimento (Cass., Sez. 1, 18 luglio 1997, n. 6621). Nella specie, la pretesa insufficienza descrittiva della contestazione non ha impedito al contravventore di prospettare le proprie ragioni con la proposta opposizione, onde non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa.

Inoltre, i vizi motivazionali dell’ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.

2. – Con il secondo mezzo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione, si sostiene che avrebbe errato il primo giudice a non riconoscere l’abrogazione implicita del R.D. n. 1265 del 1934, art. 201, comma 1, per effetto della sopravvenuta L. n. 175 del 1992.

2.1. – La censura – da esaminare alla stregua del quadro normativo vigente al momento del verificarsi della condotta – è infondata.

La L. 5 febbraio 1992, n. 175, recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, comminando la sospensione dall’esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l’autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare; pertanto va escluso che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste (Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10151; Cass., Sez. 2, 28 maggio 2008, n. 14006).

3. – Il terzo motivo censura “insufficiente ed erronea motivazione su un punto rilevante e decisivo della controversia relativo all’erronea contestazione ed infondatezza della norma violata, con falsa applicazione” della L. n. 175 del 1992, artt. 1 e 2 e del R.D. n. 1265 del 1934, art. 201 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Nel caso di specie – assume la ricorrente – non ricorrerebbe la fattispecie di cui alla L. n. 175 del 1992, artt. 1 e 2 “in quanto si fa riferimento a pubblicazioni destinate esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali-quotidiani e periodici di informazione”, laddove la pubblicazione in questione era un numero destinato soltanto al Comune di Oderzo con la pubblicazione di notizie locali e inserzioni pubblicitarie di ditte ed enti locali.

Tale bollettino non sarebbe un quotidiano, nè un periodico di informazione, per cui non sarebbe soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione. In ipotesi, l’omessa richiesta di autorizzazione sarebbe sanzionata dalla L. n. 175 del 1992, art. 5, comma 4, non dal R.D. n. 1265 del 1934, art. 201.

3.1. – Il motivo è privo di fondamento.

La decisione impugnata ha accertato la natura pubblicitaria dell’inserzione apparsa sul n. 42 del mese di novembre 2002 della “Guida unica del Comune di Oderzo”, come pure la natura di “mezzo stampa” del detto periodico.

Le censure della società ricorrente, secondo cui il bollettino in questione non sarebbe nè un quotidiano, nè un periodico di informazione, per un verso non tengono conto dell’ampia dizione di “pubblicità a mezzo stampa” contenuta nell’art. 201 del citato testo unico; per l’altro, involgono un accertamento di fatto, precluso in questa sede di legittimità.

Sussiste, quindi, l’illecito amministrativo contestato alla società ricorrente, essendo a tal fine irrilevante stabilire se la mancanza di autorizzazione renda i titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture sanitarie altresì assoggettabili, per effetto della L. n. 175 del 1992, art. 5, comma 4, alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del regolamento approvato con il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Infatti, la legge n. 175 del 1992 regola comportamenti professionali e stabilisce sanzioni disciplinari da irrogarsi dal competente Ordine di appartenenza, mentre il R.D. n. 1265 del 1934 pone norme sulla sanità di interesse generale e commina sanzioni amministrative. Le due discipline sono, quindi, complementari, onde le sanzioni dell’uno e dell’altro tipo possono coesistere ed essere autonomamente irrogate.

4. – Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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