Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5727 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23513-2019 proposto da:

I.V.L.B., elettivamente domiciliata presso

la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARLO NUNZIANTE CESARO;

– ricorrente –

contro

COMUNE FISCIANO; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE AVELLINO

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA CAMPANIA SEZ.DISTACCATA di SALERNO, depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1/2/2015 la Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso proposto da I.V.L.B. avverso le cartelle di pagamento relative ad ICI dovuta al Comune di Fisciano per gli anni 2004 e 2005.

Proposto appello dalla contribuente, le parti, all’udienza fissata per la trattazione, chiedevano un rinvio della causa per addivenire alla conciliazione della controversia. All’udienza del 13 aprile 2017, non essendo ancora definita la conciliazione, la commissione tributaria rinviava la causa a nuovo ruolo.

Fissata per la trattazione l’udienza del 5 dicembre 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 7 gennaio 2019, rilevato che la causa, rinviata a nuovo ruolo, non era stata proseguita dalle parti, dichiarava l’estinzione del giudizio D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 45 per inattività delle parti.

Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’8 luglio 2019, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

Il Comune di Fisciano e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimasti intimati.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45 per avere la CTR dichiarato l’estinzione del giudizio in fattispecie non ricompresa tra le ipotesi previste dal citato art. 45.

Il ricorso è fondato.

A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45 “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a farlo”.

La disposizione stabilisce che il processo si estingue quando la sua prosecuzione è legata ad un atto da compiere a cura delle parti entro un termine perentorio e queste rimangano inerti. L’estinzione non è dovuta ad una generica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell’omissione di determinati adempimenti specificamente indicati dalla legge, i quali formano un gruppo di ipotesi omissive di natura tassativa. Orbene, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l’estinzione del processo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45 per non avere le parti proseguito il giudizio dopo che la causa era stata rinviata a nuovo ruolo, non essendo rinvenibile nell’ordinamento una norma che stabilisca, in tale ipotesi, l’obbligo delle parti di proseguire la causa entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice da questa autorizzato a fissarlo.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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