Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5727 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22165-2017 proposto da:

P.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE SANZIO 2, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

DEIANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 71 pubblicata il 17.3.2017 la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell’appello del Ministero della difesa e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.A.G. di differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori;

2. la Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali raccolte, ha ritenuto che l’appellato avesse svolto mansioni corrispondenti alla qualifica di inquadramento di coadiutore tecnico;

3. avverso tale sentenza P.A.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Ministero non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con decreto del Presidente della Sesta Sezione Civile Lavoro in data 20.12.2018, rilevato che il ricorso in cassazione era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto medesimo;

6. con attestazione del 23.8.2019 la Cancelleria della Sesta Sezione Civile – Lavoro ha dato atto di aver comunicato il citato decreto al difensore del ricorrente in data 8.1.2019, e che alla data del 23.8.2019 non risultava depositato il ricorso notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;

7. la parte ricorrente ha quindi omesso di provvedere, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine che le era stato assegnato, al deposito in Cancelleria dell’atto rinotificato;

8. in tal caso trova applicazione l’art. 371-bis c.p.c., riferibile, per costante giurisprudenza, non solo all’ipotesi in cui sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ma anche, in via estensiva, all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione nei confronti di una parte intimata fin dall’origine, ma attraverso una notifica affetta da invalidità (cfr. Cass., Sez. lav., 21.11.2013, n. 26141; Cass., Sez. V, 25.07.2012, n. 13094);

9. peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia deve essere d’inammissibilità e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 25.01.2017, n. 1930; Ord. sez. 6, n. 9097 del 2019);

10. la mancata costituzione del Ministero intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali;

11. ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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