Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5726 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. II, 09/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALLEGRI DA CORREGGIO 11, presso lo studio

dell’avvocato SOCCIO ANGELA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI

MATTIA GIANFRANCO;

– ricorrente –

e contro

C.E. (OMISSIS), T.M.A.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1020/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato SOCCIO Angela, con delega depositata da DI MATTIA

Gianfranco difensore della ricorrente che ha chiesto di riportarsi

agli scritti difensivi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 settembre 1990 L.G.A. conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Foggia, T.M. A. e C.E. perche’ fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento degli stessi in relazione ad un preliminare di vendita della casa sita in (OMISSIS) composta da tre vani ed accessori nonche’ da due box sottostanti. Esponeva l’attrice di aver promesso in vendita l’appartamento alla T. dietro corrispettivo della somma di L. 200 milioni e che la medesima aveva versato 50 milioni a titolo di caparra confirmatoria impegnandosi a versare la rimanente somma al 30 settembre 1990 o comunque alla consegna delle chiavi che non sarebbe avvenuta oltre il 30 giugno 1990 e che nel frattempo aveva stipulato un altro preliminare con tale E.E. per l’acquisto di altro appartamento in (OMISSIS) al prezzo di L. 270 milioni versando a sua volta a titolo di caparra confirmatoria la somma di L. 50 milioni impegnandosi a versare il residuo prezzo al 30 maggio 1990.

Specificava la L.G. che ne’ la T. ne’ il C., che era nel frattempo subentrato al contratto, avevano mantenuto fede agli impegni per cui non aveva potuto far fronte all’impegno a sua volta assunto nei confronti dell’ E., mentre aveva dovuto pagare la somma di L. sei milioni per la mediazione; instava pertanto per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la T. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l’infondatezza della domanda avversaria;a sua volta il C. instava per il rigetto della domanda e spiegava riconvenzionale con la quale, ai sensi dell’art. 2932 c.c., chiedeva che fosse emessa sentenza sostitutiva dell’atto pubblico per trasferire in suo favore l’immobile di (OMISSIS) e in via subordinata che fosse dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell’attrice con condanna della stessa alla restituzione della somma incassata a titolo di caparra confirmatoria e al risarcimento dei danni accertandi nel corso del giudizio.

Il GOA del Tribunale adito,con sentenza del 10 novembre 1999, dichiarava risolto il preliminare del (OMISSIS) per inadempienza del C.; autorizzava la L.G. ad incamerare la somma di L. 6.000.000 sulla somma di L. 50.000.000 corrisposti dalla T. all’atto della stipula del preliminare medesimo a titolo di caparra confirmatoria e condannava l’attrice a versare al C. la somma di L. 44.000.000 con interessi legali dal 16.11.90 al soddisfo;

condannava il C. al pagamento in favore della L.G. di un terzo delle spese processuali; dichiarava il difetto di legittimazione passiva della T.; condannava l’attrice a corrispondere alla T. le spese processuali.

Proposti gravami, principale dalla L.G. e incidentale dal C., con sentenza del 16 ottobre 2003 la Corte d’appello di Bari li rigettava entrambi e compensava tra le parti le maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione L.G. M.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Non hanno spiegato attivita’ difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa, insufficiente ed errata motivazione. Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte del merito aveva disatteso il motivo di appello con il quale essa L. G. aveva eccepito che il giudice di primo grado era andato ultra petita nel disporre la restituzione al C.E. della somma di L. 44.000.000 (ovvero la differenza tra i 50 milioni versati dal predetto a titolo di caparra confirmatoria ed i 6 milioni quale danno riconosciuto relativo al pagamento dell’agenzia di intermediazione) sul presupposto che il predetto, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di prime cure, avesse espressamente richiesto la risoluzione del contratto preliminare del (OMISSIS) per inadempimento di essa ricorrente con condanna della medesima alla restituzione della somma incassata a titolo di caparra confirmatoria.

Senonche’ avendo il giudice di primo grado dichiarato risolto il predetto preliminare non per inadempimento di essa L.G., ma per grave inadempimento del C., la restituzione della caparra confirmatoria disposta da quel giudice non era supportata da idonea e puntuale richiesta e/o domanda ritualmente formulata dal C. in via diretta.

La doglianza e’ fondata.

In effetti, posto che il primo giudice aveva attribuito al C. l’inadempimento del contratto preliminare intercorso tra la L.G. e la T.M.A. al quale il predetto era subentrato,statuizione confermata dalla Corte territoriale che aveva sul punto rigettato l’appello incidentale del medesimo inteso a contestare tale attribuzione, e’ del tutto evidente che meritevole di accoglimento da parte del giudice del gravame era l’eccezione della attuale ricorrente che aveva ritenuto disposta ultra petita la restituzione al C. della somma di L. 44.000.000 costituita dalla caparra confirmatoria, detratti i sei milioni riconosciuti alla L.G. a titolo di risarcimento danni, proprio in relazione allo statuito inadempimento del C. medesimo. In accoglimento del primo motivo di ricorso l’impugnata sentenza va pertanto sul punto cassata senza rinvio, tal che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, decidendo la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto l’appello della L.G. in relazione alla condanna alla restituzione della somma di L. 44.000.000, importo dalla predetta non dovuto al C..

Va invece respinto il secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. in ordine alla determinazione del danno risarcibile nonche’ omessa e insufficiente motivazione,lamentando la L.G. il rigetto del gravame di merito nella parte in cui aveva chiesto una piu’ congrua quantificazione della somma dovutale a seguito del grave inadempimento del C..

Invero, con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, e pertanto insindacabile nell’attuale sede di legittimita’ la Corte barese ha affermato che non risultava nel giudizio di primo grado fosse stata fornita prova alcuna in ordine al danno subito dalla L.G. se non quella relativa all’indicazione dell’assegno bancario di L. sei milioni pagato all’agenzia di intermediazione immobiliare Socim.

In particolare risultava carente la dimostrazione del danno effettivamente subito in relazione al preliminare a sua volta concluso dall’attuale ricorrente con tale E.S. non essendo in alcun modo documentata la perdita della somma versata al predetto a titolo di caparra confirmatoria.

La peculiarita’ della fattispecie e il parziale accoglimento delle istanze della L.G. giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE Rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa senza rinvio sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’appello della L.G.M.A. in relazione alla condanna alla restituzione della somma di L. 44.000.000. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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