Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5726 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 5992/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 31/01/2020

nel procedimento vertente tra:

G.V., da una parte, e JANSSEN CILAG SPA, dall’altra,

ed iscritto al n. 11880/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento della richiesta

formulata con il regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la

competenza per territorio del Tribunale di Monza, in funzione di

giudice del lavoro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Bari, preventivamente adito da G.V., informatore scientifico farmaceutico, dipendente della Janssen Cilag SpA, con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 47 e 48, (in relazione al licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto), in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte datoriale, richiamati i tre criteri di cui all’art. 413 c.p.c., ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Milano;

in esito a tempestiva riassunzione del giudizio, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha proposto, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Ha evidenziato che nessuno dei criteri di collegamento indicati dall’art. 413 c.p.c. consentisse di radicare la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Ciò in quanto dalle emergenze in atti risultava che la società datoriale aveva sede legale in (OMISSIS) (ricadente nel circondario del Tribunale di Monza); (OMISSIS) era il luogo in cui era sorto il rapporto; la sede della dipendenza era in (OMISSIS): la stessa andava individuata presso l’abitazione del lavoratore ove, sulla base delle deduzioni fatte a verbale, risultava esservi la disponibilità dei beni aziendali (computer, tablet, cellulare e campione farmaci); tale giudizio trovava, secondo il giudice di Milano, indiretta conferma anche nelle evidenze documentali, relative alla indicazione della “sede di lavoro”;

ha depositato memoria difensiva la società in epigrafe;

il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Monza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

i rilievi formulati nell’ordinanza ex art. 45 c.p.c. sono condivi dal Collegio;

nessuno dei criteri di collegamento indicati dall’art. 413 c.p.c. radica la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro;

i fori della “sede legale” della società datoriale e del luogo in cui è sorto il contratto di lavoro individuano il Tribunale di Monza, nel cui circondario rientra il comune di (OMISSIS);

per il foro della dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto, deve, in primo luogo, richiamarsi la consolidata interpretazione della nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all’art. 413 c.p.c., da intendersi, estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa. (Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 625 del 2014; Cass. n. 17347 del 2013; Cass. n. 24823 del 2011; Cass. n. 1018 del 2010; Cass. n. 10691 del 2004);

in particolare, in fattispecie sovrapponibili alla presente, la Corte ha ritenuto che l’abitazione dell’informatore scientifico farmaceutico, “se dotata di un computer e di una stampante con rete “ADSL” e adibita a deposito di campioni e di materiale pubblicitario, po(tesse) qualificarsi come dipendenza aziendale, essendo peraltro limitrofa all’ambito territoriale assegnato al lavoratore” (in termini, Cass. n. 17347 del 2013 cit.; v. anche, ex plurimis, Cass. n. 23110 del 2010);

nell’ipotesi di causa, sia pure in esito a istruzione di natura sommaria in limine litis, sulla base delle dichiarazioni rese a verbale e ritenute congruenti con le emergenze documentali, è risultato che il lavoratore svolgeva l’attività lavorativa per l’azienda in un ambito territoriale lontano dalla sede dell’impresa e coincidente con il comune ((OMISSIS)) in cui si trovava la sua abitazione, abitazione nella quale egli custodiva gli strumenti di lavoro (computer, tablet, cellulare, campione dei farmaci, ecc.). Cioè tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

di conseguenza, deve affermarsi, anche, la competenza territoriale del Tribunale di Trani, nel cui circondario rientra il Comune di Molfetta;

in conclusione, alla luce di quanto esposto, va determinata la competenza del Tribunale di Monza o, in alternativa, quella del Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro;

non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, in ragione della natura ufficiosa del procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Monza o, in via alternativa, del Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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